Discriminazione
Convenzione 22 novembre 1969
Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) 1. – (Obbligo di rispettare i diritti). – 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione e a garantire il libero e completo esercizio ad ogni persona che sia soggetta alla loro giurisdizione, […]
Carta 27 giugno 1981
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 27 giugno 1981) (omissis) 2. – Ogni individuo deve avere diritto a godere dei diritti e delle libertà riconosciute e garantite nella presente Carta senza alcuna distinzione di razza, gruppo etnico, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, […]
Legge organica 05 luglio 1980, n.7
LEY ORGÁNICA 7/1980, DE 5 DE JULIO, DE LIBERTAD RELIGIOSA (B.O.E., núm. 177, de 24 de julio de 1980) Artículo 1. 1. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica. 2. Las creencias religiosas no constituirán […]
Decisione 27 novembre 2001
Proposta di direttiva 03 aprile 2001, n.(2001) 181
Sentenza 27 febbraio 1997, n.1686
Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 27 febbraio 1997, n. 1686. (Franco Bile, Carlo Bibolini) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI riunita in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati FRANCO BILE PRESIDENTE DI SEZIONE f. f. di PRIMO PRESIDENTE ROMANO PANZARANI PRESIDENTE DI SEZIONE ANTONIO […]
Interrogazione 03 luglio 2000, n.E-2200/00
Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2200/00 di Marco Cappato (TDI) alla Commissione: “Libertà religiosa in Grecia”, 3 luglio 2000. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” n. C 151 E del 22 maggio 2001, pag. 2) Chara Kalomiri, cittadina greca, è al centro di una vicenda giudiziaria che solleva dubbi inquietanti in merito al rispetto della libertà […]
Sentenza 08 luglio 1988, n.925
Riguardo al reato di bestemmia, l’espressione “religione dello Stato”,
di cui all’art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a
quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e,
cioè, quello – riconosciuto anche dalla Cassazione – di “religione
cattolica”, atteso che quest’ultima era la religione dello Stato
secondo la qualificazione definitivamente superata con l’entrata in
vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo
Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art.
724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalità ‘ex’ art. 25,
comma secondo, Cost.).
Sentenza 14 febbraio 1973, n.14
La liberta’ di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili
dell’uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano
le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata
alla sola religione cattolica e’ dovuta alla valutazione, di
competenza del legislatore, in ordine all’ampiezza delle reazioni
sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della
maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al
riguardo, nei confronti dell’art. 724 cod. pen., in riferimento agli
artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio’ dichiarata non fondata. Sarebbe
peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale
anche al sentimento religioso degli acattolici.