Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 settembre 2003, n.832/2003

Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), Sentencia de 24 septiembre 2003, n. 832/2003. Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil tres. Visto el recurso Contencioso-Administrativo que ante esta Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y bajo el número 832/2000, se tramita, a instancia de la Iglesia […]

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.145

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145: “Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 173 del 27 luglio 2005) IL PRESIDENTE DELLA […]

Legge regionale 02 marzo 1998, n.2

Legge regionale 2 marzo 1998, n. 2: “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 23 del 12 marzo 1998) CAPO I – Principi generali ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello […]

Legge 25 aprile 1986, n.14

Ley 25 abril 1986, n. 14: “General de Sanidad” (“Boletín Oficial del Estado” n. 102 del 29 de abril de 1986) [En parte] TÍTULO PRELIMINAR. Del derecho a la protección de la salud CAPÍTULO ÚNICO Artículo 1 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo […]

Legge regionale 02 giugno 1999, n.15

Legge regionale 2 giugno 1999, n. 15: “Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l’amicizia fra i popoli”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 57 del 5 giugno 1999) (Omissis) ARTICOLO 2 1. La Regione Calabria sostiene le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l’amicizia tra i popoli, […]

Sentenza 15 novembre 2002, n.39709

La disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale
causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che
l’imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o
discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o
sociali, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, comma 2, della
convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella
materia della estradizione, del più generale principio di
salvaguardia del diritto fondamentale dell’individuo alla libertà ed
alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali. Nella specie la Corte
ha escluso che fosse ravvisabile un atto persecutorio nella richiesta
di estradizione riguardante una persona di religione diversa da quella
islamica, ufficiale nello Stato richiedente, condizione che avrebbe
esposto l’estradando al giudizio secondo la legge della Sharja.

Sentenza 30 gennaio 2003, n.42

Si dichiara l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare
volto all’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell’art. 1
l. 10 marzo 2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione), richiesta peraltro
dichiarata legittima, con ordinanza 9 dicembre 2002, dall’ufficio
centrale costituito presso la Corte di cassazione, con la
denominazione “Scuola privata: abrogazione di norme relative a
contributi statali e di norme agevolatrici in materia di personale
docente”. Il quesito referendario risulta infatti, in primo luogo,
intimamente contraddittorio, in quanto, con la richiesta di
abrogazione delle parole “e dalle scuole paritarie private”, si
propone lo scopo di espungere dal sistema nazionale di istruzione le
scuole paritarie, le quali, al contrario, continuerebbero a farne
parte integrante alla stregua della normativa più dettagliata,
contenuta nel medesimo art. 1, non toccata dal quesito: ne risulta in
tal modo investita la stessa “ratio” del quesito, giacché una volta
che il legislatore abbia istituito il sistema scolastico nazionale,
espungere da questo una categoria di scuole che, obbligate a
conformarsi ai prescritti standard qualitativi, restano invece
assoggettate al medesimo e comune regime richiesto dall’art. 33 comma
4 cost. ai fini della parità, risulta non solo contraddittorio ma
anche discriminatorio, non essendo concepibile, in un regime di
esclusione concettuale dal sistema nazionale quale è quello cui tende
la richiesta referendaria, una parità effettiva che non si riduca a
mera declamazione verbale, poiché le formulazioni di principio non
sono mai vuote e inutili proclamazioni, ma enunciati giuridici capaci
di immettere nell’ordinamento virtualità interpretative altrimenti
assenti e di ovviare alle eventuali imprecisioni o alle lacune in
questo riscontrabili. Il quesito referendario risulta altresì
disomogeneo, in quanto unifica oggetti rispetto ai quali la scelta
dell’elettore non può essere costretta in un solo quesito, quali, da
un lato, l’eliminazione dell’agevolazione che viene assicurata alle
scuole paritarie, consistente nel potersi avvalere anche delle
prestazioni volontarie di personale docente o di prestatori d’opera
professionale e, dall’altro, la preclusione del sostegno alle famiglie
degli studenti delle scuole statali e non statali, che deriva dal
rimborso della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione
scolastica.

Legge organica 08 luglio 2005, n.3

Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. (BOE núm. 163 Sábado 9 julio 2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La mutilación genital femenina constituye un grave atentado contra los derechos humanos, es un […]