Sentenza 04 luglio 2006, n.253
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale afferente
all’art. 7, comma 5, della L.R. Toscana n. 63/2004. La norma
impugnata prevede che “La richiesta di un trattamento sanitario, che
abbia ad oggetto la modificazione dell’orientamento sessuale o
dell’identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto,
deve provenire personalmente dall’interessato, il quale deve
preventivamente ricevere un’adeguata informazione in ordine allo
scopo e natura dell’intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi
rischi”. Tale disposizione, incidendo sulla materia dell’ordinamento
civile e, precisamente, su quella degli atti di disposizione del
proprio corpo, riguarda dunque un tema riservato all’esclusiva
potestà legislativa statale. In particolare, il trattamento sanitario
che abbia ad oggetto l’adeguamento dei caratteri sessuali
morfologici esterni alla identità psico-sessuale, rientra tra quelli
che, pur determinando una diminuzione permanente della propria
integrità fisica, sono eccezionalmente ammessi dall’ordinamento –
in deroga al divieto di cui all’art. 5 del codice civile – nei
limiti fissati dal legislatore statale con la legge del 14 aprile 1982
n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).