Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Codice penale 22 luglio 1992

Code pénal de la République Française. Partie législative (version consolidée) (Approvato con legge 22 luglio 1992. In vigore dal 1 marzo 1994) Partie législative LIVRE Ier : Dispositions générales. TITRE III : Des peines. CHAPITRE II : Du régime des peines. (omissis) Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution […]

Legge 30 dicembre 2004, n.1486

Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. (in Journal Officiel n° 304 du 31 décembre 2004 page 22567) L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE Ier DE LA […]

Legge 16 novembre 2001, n.1066

Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. (in Journal Officiel de la République Française, n° 267 du 17 novembre 2001 page 18311) L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er I. […]

Legge 15 luglio 2003

Malta: Data Protection Act, 15 luglio 2003. To make provision for the protection of individuals against the violation of their privacy by the processing of personal data and for matters connected therewith or ancillary thereto. 22nd March, 2002 – 15th November, 2002 – 15th July, 2003 ACT XXVI of 2001, as amended by Acts XXXI […]

Legge regionale 22 dicembre 2005, n.30

Legge regionale 22 dicembre 2005, N. 30: “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” del 4 gennaio 2006 N.1, Supplemento Ordinario N. 1) ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) l. La Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, […]

Legge provinciale 15 marzo 2005, n.4

Provincia autonoma di Trento. Legge Provinciale 15 marzo 2005, n. 4: “Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento” (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige” del 17 marzo 2005 N. 11 Straordinario) (Omissis) ARTICOLO 2 Attività di solidarietà internazionale della Provincia 1. Per i fini di cui all’articolo 1, la […]

Ordinanza 05 marzo 1971

Nessuna disposizione della Costituzione italiana prevede, direttamente
o indirettamente, una qualsiasi posizione di ufficialità della
religione cattolica né di una qualsiasi situazione legale di
preminenza o di privilegio o di maggior protezione di essa nei
confronti di ogni altra. L’eguale misura di protezione alle
confessioni come tali e ai singoli fedeli discende non solo dalla
lettura ma anche dallo spirito della Costituzione. La disposizione
prevista dall’art. 724, I comma, cod. pen. appresta per la sola
religione cattolica una speciale tutela penale, con evidente lesione
dei principi di uguaglianza e di libertà dei cittadini e dei culti,
sanciti dagli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, disposizioni
queste che non pongono, invero, in favore di una determinata
religione, alcuna riserva alla pienezza dei diritti di libertà da
esse garantiti a tutti. Non è manifestamente infondata, pertanto, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 724, I comma,
cod. pen. per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione.

Ordinanza 20 marzo 1970

Il legislatore, inserendo in bestemmia tra le contravvenzioni
concernenti la polizia dei costumi, non ha inteso tutelare la
religione cattolica, bensì solo il sentimento religioso dei cittadini
cattolici, che non deve essere turbato dall’altrui leggerezza o
cattiva educazione. L’art. 724, 1 comma, codice penale punisce non
colui che bestemmiando intenda dileggiare la religione cattolica
tramite i suoi simboli (fattispecie che configura il reato di
vilipendio previsto dall’art. 402 cod. pen.), ma solo il soggetto
che, incurante del sentimento religioso dei cattolici, inveisce contro
la Divinità e i simboli della religione da costoro professata. Tale
disciplina opera una non giustificata discriminazione tra i cittadini
poiché lascia indifeso il sentimento religioso dei cittadini
professanti altra religione diversa dalla cattolica. Si deve perciò
ritenere che la norma in questione si pone in evidente contrasto con
l’art. 3 della Costituzione.

Legge regionale 05 dicembre 2005, n.20

legge regionale 5 dicembre 2005, N. 20: “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego” (da: “Bollettino Ufficiale regione Sardegna” del 9 dicembre 2005 N. 37 (Omissis) […]

Legge organica 19 luglio 2006, n.6

LEY ORGÁNICA 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (B.O.E. 20 julio 2006, núm. 172) Il testo integrale della legge (Omissis) Artículo 21. Derechos y deberes en el ámbito de la educación. 1. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma […]