Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 ottobre 2018, n.2227/2018

Il TAR Lombardia ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3, 5, 19, 114, 117, commi 2, lett. m), e 6,
terzo periodo, e 118 Cost., la questione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 72, comma 5, l. reg.
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), l. reg. Lombardia 3
febbraio 2015, n. 2, nella parte in cui, avuto riguardo alla tutela
costituzionale riservata alla libertà religiosa, non detta
alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere
quando e in che senso determinarsi a fronte della richiesta di
individuazione di edifici o aree da destinare al culto. Ritiene
infatti il Tar che la domanda di spazi da dedicare all’esercizio
di tale libertà debba trovare una risposta – in un senso
positivo o in senso negativo – in tempi certi, ed entro un termine
ragionevole, avuto riguardo sia ai tempi connessi alla valutazione di
impatto sul tessuto urbanistico, a volte indiscutibilmente complessa,
sia avuto riguardo alla particolare importanza del bene della vita al
quale aspirano i fedeli interessati. La richiamata condizione di
attesa a tempo indeterminato e di incertezza rileva quale ostacolo
all’esplicazione del diritto di libertà religiosa.

Sentenza 03 agosto 2018, n.1939/2018

Il TAR di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., la questione di
legittimità costituzionale relativa all’art. 72, commi 1
e 2, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui
stabilisce che – in assenza o comunque al di fuori delle
previsioni del Piano delle attrezzature religiose – non sia
consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa, a
prescindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla
specifica opera. Secondo il TAR, tali previsioni sono di dubbia
legittimità costituzionale in quanto preordinano una completa e
assoluta programmazione pubblica della realizzazione di
“attrezzature religiose”, in funzione delle
“esigenze locali” – rimesse all’apprezzamento
discrezionale del Comune – a prescindere dalle caratteristiche
in concreto di tali opere, e persino della loro destinazione alla
fruizione da parte di un pubblico più o meno esteso,
introducendo così un controllo pubblico totale, esorbitante
rispetto alle esigenze proprie della disciplina urbanistica, in ordine
all’apertura di qualsivoglia spazio destinato
all’esercizio del culto (o anche di semplici attività
culturali a connotazione religiosa).

Sentenza 06 settembre 2018, n.Case n. 76/2018

La Corte Suprema indiana ha depenalizzato il reato di
omosessualità, punito da più di centocinquant'anni.
La Corte ha infatti chiarito che gli atti sessuali consensuali tra
adulti in luogo privato non possono essere in alcun modo vietati, in
quanto espressione di una libera scelta individuale. La previsione del
codice penale che ancora incriminava i rapporti omosessuali, quindi,
aveva portata discriminatoria e si poneva in contrasto con i principi
costituzionali.

Sentenza 23 marzo 2018, n.32028/2018

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'aggravante della
finalità di discriminazione non ricorre esclusivamente nel caso
in cui l'espressione oggetto di analisi riconduca alla
manifestazione di un pregiudizio nel senso dell'inferiorità
di una determinata razza, nazione, etnia o religione, ma anche quando
la condotta di chi la pronuncia, valutata nel suo complesso, risulti
intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a
suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, e comunque a dar luogo, in futuro o
nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti
discriminatori.

Ordinanza 02 luglio 2018

Il Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità
costituzionale avente ad oggetto gli articoli 5 e 12 commi 2°,
9° e 10° della legge n. 40/2004. In particolare,
l'esclusione dall'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita delle coppie composte da soggetti dello stesso
sesso, nonché la correlata applicazione di sanzioni a chi non
rispetti tale divieto, si porrebbero in contrasto con gli articoli 2,
3, 31 comma 2°, 32 comma 1° e 117 comma 1° della
Costituzione.

Sentenza 04 giugno 2018, n.16-111

La Corte Suprema ha dato ragione al pasticciere del Colorado che nel
2012 si rifiutò per questioni religiose – lui è
protestante anglicano – di preparare una torta nuziale per una coppia
omosessuale. Con decisione non unanime – sette giudici favorevoli e
due contrari – la Corte ha annullato il precedente pronunciamento
della Commissione per i diritti civili del Colorado, a cui la coppia
si era rivolta e che aveva condannato il pasticciere Jack Phillips per
aver violato le leggi anti-discriminazione dello Stato, in base alle
quali ai commercianti è vietato rifiutare i loro servizi sulla
base di razza, sesso, stato coniugale o orientamento sessuale. Per la
Corte Suprema, è stata invece la Commissione a violare i
diritti di Jack Phillips coperti dal Primo Emendamento che, tra gli
altri aspetti, "garantisce la terzietà della legge
rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio".

In OLIR.it il focus di Stefania Ninatti, La
libertà di coscienza del pasticciere americano e il principio
di non discriminazione. Masterpiece Cakeshop, Ltd v. Colorado
Civil Rights Commission

Sentenza 14 maggio 2018, n.11696

Premessa l’applicabilità diretta dell’art.
32bis l. n. 219 del 1995 in quanto norma diretta proprio a regolare la
circolazione ed il riconoscimento degli effetti degli atti di
matrimonio contratti da coppie omoaffettive all’estero,
così come richiesto dalla dellega contenuta nell’art. 1,
c. 28 della l. n. 76 del 2016, la non trascrivibilità
dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed un
cittadino italiano non costituisce il frutto di un quadro
discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale o
un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
incompatibile con il limite antidiscriminatorio, dal momento che la
scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso
sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d’Europa
è rimessa al libero apprezzamento degli stati membri, salva la
definizione di uno standard di tutele coerenti con
l’interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8
fornita dalla Corte Edu.

Sentenza 17 aprile 2018

Nella pronuncia relativa alla causa
C‑414/16, la Corte di Giustizia ha affermato
che "qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la
cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il
rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che,
per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto
in cui tali attività devono essere espletate, la religione
costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto
dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta
allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo".
Secondo la Corte,
l'’art. 4, par. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio
è da interpretarsi nel senso che "il requisito
essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un
requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto
dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui
trattasi, dalla natura o dalle condizioni di
esercizio dell’attività professionale in questione,
e non può includere considerazioni estranee a tale etica o
al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta
organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio
di proporzionalità".

Fonte del
documento: https://eur-lex.europa.eu

La redazione di OLIR.it ringrazia il Professor Nicola Colaianni per la
segnalazione del documento.

Sentenza 26 giugno 2015

"This analysis compels the conclusion that same-sexcouples
may exercise the right to marry. The four principles and traditions to
be discussed demonstrate that the reasons marriage is fundamental
under the Constitutionapply with equal force to same-sex
couples."

Fonte del documento:
supreme.justia.com

Pronuncia 05 febbraio 2018, n.BCV-17-102855

Secondo un giudice della Superior
Court of California, costringere un pasticciere, in contrasto con le
sue convinzioni religiose, a preparare una torta nuziale per un
matrimonio tra una coppia omosessuale costituisce una violazione del
primo emendamento, che tutela la libertà di espressione.

Come si legge nel documento:

"A wedding cake
is not just cake in Free Speech analysis. It is an artistic expression
by the person making it that is to be used traditionally as
centerpiece in the celebration of marriage."