Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 settembre 2007, n.1505

Non sussiste un potere discrezionale di valutazione della personalità
morale del richiedente, che si appunta in capo al Ministero
dell’Interno, nell’attività di approvazione dei ministri di culto
di confessioni diverse da quella cattolica. L’art. 3, della L.n.
1159 del 26 giugno 1929 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi
nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi) si limita, infatti, a prevedere l’approvazione della nomina
a ministro di culto da parte dell’autorità statale, al fine di
conferire rilevanza giuridica agli atti posti in essere da questi
ultimi, ma in assenza di una espressa menzione dei requisiti
soggettivi cui l’approvazione sarebbe subordinata, si deve ritenere
che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera
regolarità formale (cioè l’effettiva provenienza dell’atto di
nomina dalla confessione religiosa richiamata nella domanda).

Sentenza 19 maggio 2004, n.863

Il decreto di concessione della cittadinanza italiana è un
provvedimento ampiamente discrezionale, adottato
dall’Amministrazione sulla base di valutazioni aventi ad oggetto –
tra gli altri – il requisito dell’avvenuta integrazione dello
straniero in Italia. Nel concedere il provvedimento in questione,
tuttavia, l’Amministrazione non può basare il proprio eventuale
diniego su elementi relativi a scelte e convinzioni di natura
personale del richiedente, le quali non possono formare oggetto di
alcuna valutazione da parte della stessa (Nel caso di specie, il
Ministero dell’Interno aveva negato il decreto di concessione della
cittadinanza in considerazione dell’attaccamento, del richiedente,
ai valori della cultura del paese di provenienza).

Parere 02 giugno 1993, n.627

Il riconoscimento delle entità dotate di personalità giuridica
canonica comporta per l’amministrazione statale un ambito di
apprezzamento più ristretto di quello concernente gli altri
istituendi enti morali. Importanza essenziale riveste il nuovo regime
di pubblicità a mezzo registrazione delle norme di funzionamento e
dei poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
L’acquisizione e la valutazione positiva di tali elementi, assieme a
quelli relativi agli aspetti patrimoniali, giustificano, nel caso di
specie, la concessione del riconoscimento anche della personalità
giuridica civile.