Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 ottobre 2018, n.2227/2018

Il TAR Lombardia ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3, 5, 19, 114, 117, commi 2, lett. m), e 6,
terzo periodo, e 118 Cost., la questione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 72, comma 5, l. reg.
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), l. reg. Lombardia 3
febbraio 2015, n. 2, nella parte in cui, avuto riguardo alla tutela
costituzionale riservata alla libertà religiosa, non detta
alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere
quando e in che senso determinarsi a fronte della richiesta di
individuazione di edifici o aree da destinare al culto. Ritiene
infatti il Tar che la domanda di spazi da dedicare all’esercizio
di tale libertà debba trovare una risposta – in un senso
positivo o in senso negativo – in tempi certi, ed entro un termine
ragionevole, avuto riguardo sia ai tempi connessi alla valutazione di
impatto sul tessuto urbanistico, a volte indiscutibilmente complessa,
sia avuto riguardo alla particolare importanza del bene della vita al
quale aspirano i fedeli interessati. La richiamata condizione di
attesa a tempo indeterminato e di incertezza rileva quale ostacolo
all’esplicazione del diritto di libertà religiosa.

Sentenza 27 giugno 2005, n.3103

Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a
pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, tanto
da risultare censurabili solo in presenza di determinazioni
manifestamente incoerenti od irragionevoli. In particolare, appare
insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale
dei titoli scientifici esibiti dai candidati, salvo nel caso in cui
vengano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese
disparità di trattamento. Fuori da tali ipotesi, l’operato della
Commissione non pare invece sindacabile, in quanto consistente in un
libero apprezzamento, effettuato sulla base di conoscenze
tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione per grado di
elevata soggettività ed irripetibilità. Per quanto concerne, infine,
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai
candidati, occorre sottolineare che lo scopo dell’esame di tali
pubblicazioni non costituisce un fine a sé, come avviene negli
ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione
con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità
scientifica del partecipante al concorso; pertanto è sufficiente una
valutazione unitaria di dette pubblicazioni, senza che ciò implichi
la necessità di un’analitica disamina di tutte quelle presentate Né,
qualora risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia
valutato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale
rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, può essere attribuita
un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in
considerazione, ricadendo la valutazione delle stesse nella
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici
vizi di logicità.

Sentenza 07 ottobre 2003, n.309

Non è fondata, in riferimento all’art. 19 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7 bis della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, introdotto dall’art. 11 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, nella parte in cui non prevede la possibilità di autorizzare
le persone, sottoposte alla misura di prevenzione dell’obbligo di
soggiorno in un determinato comune, ad allontanarsi da tale comune
oltre che per ragioni di salute anche per partecipare – in forma
associativa, in pubblico e con accesso ai luoghi di culto – alle
assemblee, alle liturgie, alle celebrazioni ed ai riti propri della
professata confessione religiosa.

Sentenza 12 febbraio 2002, n.4893

La riammissione in servizio di un pubblico dipendente costituisce il
frutto di una valutazione ampiamente discrezionale della Pubblica
Amministrazione circa la rispondenza della reintegrazione del
dipendente alle esigenze dell’apparato burocratico, valutazione che
sfugge al sindacato di legittimità, purché non inficiata da vizi
logici. Stando così le cose, ne discende che il giudizio della
Commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato, di cui all’art.69 del D.P.R. 24 aprile 1982
n.335, non va valutato nel merito, bensì nella sua logicità. Da tale
punto di vista, deve, anzitutto, rilevarsi che la P.A. può certamente
escludere la riammissione in servizio di un ex dipendente che si
presenti quale “elemento instabile e con idee non molto chiare sul
proprio futuro”, giacché sarebbe nociva al servizio e contraria
all’interesse pubblico la riammissione di siffatti elementi fra le
file dei dipendenti pubblici, tanto più nel caso di appartenenti alla
Polizia di Stato. (Nel caso di specie l’Amministrazione, pertanto, ha
non illogicamente escluso la riammissione in servizio dell’ex
dipendente in questione in quanto instabile).

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 25 gennaio 1995, n.38

Va confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli
Istituti secolari possono conseguire la personalità giuridica come
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e tale riconoscimento
implica un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali.