Parere 31 maggio 1995, n.1598
Non può essere approvato un nuovo statuto di una fondazione di culto
e di religione – la cui attività, pur essendo collegata di fatto con
un Istituto religioso (“Istituto volontarie della carità”) non possa
tuttavia essere considerata istituzionalmente strumentale per
l’attività di detto Istituto, né da questo dipendente – ove le
disposizioni proposte, determinando sostanzialmente una dipendenza
della fondazione dall’Istituto, creino una commistione di poteri
dannosa per la gestione e per gli interessi dei terzi.