Sentenza 23 settembre 2016, n.213
E' illegittimo l’art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera
a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione,
di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui
non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati
a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza
alla persona con handicap in situazione di gravità,
in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo
grado.