Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza ministeriale 12 marzo 2004, n.TAS/820

Ministerio de Trabajo y asuntos sociales. Orden TAS/820/2004, de 12 de marzo, por la que se incorpora al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los religiosos de Derecho diocesano de la Iglesia Católica. (da “Boletín Oficial del Estado” n. 78 del 31 marzo 2004) La disposición […]

Parere 05 aprile 1995, n.813

Può essere approvato lo statuto di un istituto eretto in ente di
diritto pontificio purché nell’articolato vengano sufficientemente
delineate le regole dell’ordinamento interno necessarie al fine di
assicurare, attraverso la continuità e la funzionalità degli organi
statutari, la vitalità dell’ente.

Parere 09 novembre 1994, n.3494

Un patrimonio di L. 20.000.000 appare insufficiente in relazione alle
esigenze derivanti dall’attività assistenziale svolta senza scopo
di lucro da un ente di diritto pontificio. Ai fini dell’approvazione
dello statuto, quest’ultimo deve comprendere l’indicazione
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, prevedendo che
i membri di quest’ultimo siano dotati di adeguata professionalità e
uno almeno sia iscritto all’apposito albo.

Parere 12 maggio 1993, n.462

Non si ravvisano ragiono ostative all’accoglimento della domanda di
riconoscimento della personalità giuridica dell’ente de quo, che è
articolazione periferica di un Istituto religioso di diritto
pontificio. Manca, però, nello statuto l’indicazione del patrimonio
iniziale dell’ente e la reale consistenza di esso. Occorre che lo
statuto enunci a chi spetti la rappresentanza legale dell’ente e da
quale organo il rappresentante riceva la nomina; manca, inoltre, una
norma che disciplini la gestione contabile e le modalità di
approvazione del bilancio.

Parere 17 marzo 1993, n.233

Non vi sono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di
modifica della denominazione e dello statuto di un ente già
riconosciuto ai fini civili come istituzione religiosa di diritto
pontificio in un ente di diritto diocesano, sempre che l’ente
presenti i requisiti di cui all’art. 6 della legge n. 222 del 1985.