Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 03 agosto 2009, n.2724

Nel diritto islamico l’istituto della kafala è funzionale alla
protezione di minori orfani, abbandonati o comunque privi di un
ambiente familiare idoneo alla loro crescita, ed ha come effetto
quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di coniugi
la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ciò stesso
creare in capo all’affidatario (kafil) vincoli ulteriori nei
confronti del minore (makfoul) rispetto all’obbligo di provvedere al
suo mantenimento ed alla sua educazione. A fronte di un primo
orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto istituto è oggi
ampiamente ritenuto degno di riconoscimento all’interno del nostro
ordinamento, non risultando lo stesso contrario all’ordine pubblico.
Per tali ragioni la kafala è stata ritenuta valevole di tutela ai
fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998,
dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso una
interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle
immigrazioni, diretta cioè ad una tendenziale prevalenza del valore
di protezione del minore straniero, rispetto a quelli di difesa del
territorio e contenimento dell’immigrazione.

Sentenza 02 luglio 2008, n.18174

Negli ordinamenti musulmani, il dovere di fratellanza e di
solidarietà, cui esorta il Corano [ivi versetto 5], è assolto, nei
confronti dei minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati,
attraverso lo strumento – di tutela e protezione dell’infanzia –
definito “Kafalah”, mediante il quale il minore, per il quale non sia
possibile attribuire la custodia ed assistenza (hadana) nell’ambito
della propria famiglia (legittima), può essere accolto da due coniugi
od anche da un singolo affidatario (kafil), che si impegnano a
mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio proprio,
fino alla maggiore età, senza però che l’affidato (makful) entri a
far parte, giuridicamente, della famiglia che così lo accoglie. Ciò
premesso, si può dunque rilevare come tra la Kafalah islamica e il
modello dell’affidamento nazionale italiano prevalgano, sulle
differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti, a
differenza dell’adozione, effetti legittimanti, e non incidendo, sia
l’uno che l’altro, sullo stato civile del minore; ed essendo anzi la
Kafalah, più dell’affidamento, vicina all’adozione, in quanto, mentre
l’affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah
(ancorché ne sia ammessa la revoca) si prolunga tendenzialmente fino
alla maggiore età dell’affidato.

Sentenza 20 marzo 2008, n.7472

Negli ordinamenti musulmani – mediante la “Kafalah” – il minore, per
il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l’assistenza
(hadana) nell’ambito della propria famiglia legittima, può essere
accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che
si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un
figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato
(makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così
lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il
Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle
rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo,
tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque
escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare,
l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, posto che
tra quest’ultima e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono,
sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti
effetti legittimanti e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo
stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più
dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento
ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia
ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente a fino alla maggiore
età dell’affidato.

Sentenza 04 novembre 2005, n.21395

L’istituto della kafalah, previsto dal diritto islamico quale
strumento di protezione dell’infanzia, attribuisce agli affidatari
un “potere-dovere” di custodia, con i contenuti educativi di un vero e
proprio affidamento preadottivo, ma non attribuisce tutela né
rappresentanza legale. Deve essere pertanto esclusa la legittimazione
del kafil a proporre opposizione avverso la dichiarazione dello stato
di adottabilità del minore affidato.

Convenzione 20 novembre 1989

Organizzazione delle Nazioni Unite. Assemblea Generale. Convenzione sui diritti del fanciullo. New York, 20 novembre 1989. (resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176) Prima parte 1. – Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità […]