Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 ottobre 2013, n.41474

La semplice comunicazione al detenuto, da parte del magistrato di
sorveglianza, all’esito di procedura informale, della relazione
dell’amministrazione penitenziaria in merito alla non inclusione di
maestri buddisti Zen nel novero dei ministri di culto abilitati
all’ingresso nelle strutture penitenziarie, si configura come un
mancato rispondere con motivazione specifica al reclamo del detenuto,
nel senso che la comunicazione in questione non può costituire valida
risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano del contenuto.
Infatti, se implicitamente o esplicitamente, una domanda afferma di
denunciare una violazione di un diritto (nel caso in esame: la
libertà di culto), il fondamento di quella domanda è quel diritto e
la procedura giurisdizionale risulta doverosa (Nel caso di specie, il
provvedimento impugnato, sostanziatosi nella comunicazione al
ricorrente della relazione dell’amministrazione penitenziaria veniva
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di
sorveglianza nelle forme di cui all’art. 14 ter Ord. Pen.).

Sentenza 12 febbraio 2013, n.29617/07

_L’affaire concerne la suppression totale du droit de visite
accordé à un père au motif que ses convictions religieuses étaient
préjudiciables à l’éducation de son fils. La Cour juge que les
tribunaux hongrois n’ont pas prouvé qu’il était dans
l’intérêt supérieur de l’enfant de voir supprimer tous ses
liens avec son père, lequel a dès lors subi une discrimination dans
l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale._

Decreto 27 maggio 2008

L’affidamento esclusivo costituisce – nello spirito della nuova
legislazione (legge n. 54/2006) – l’eccezione alla regola generale
individuata nell’affido c.d. condiviso. La riforma, infatti,
ribadisce e amplia il principio della bigenitorialità, intesa quale
diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i
genitori, introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Ciò non toglie,
tuttavia, che il legislatore abbia mantenuto, quale valvola di
sicurezza del sistema, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo qualora
ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del
minore.

Sentenza 04 novembre 1994

In assenza di un’associazione di culto o di atti amministrativi che
dispongano diversamente gli edifici di culto e le loro pertinenze sono
nella disponibilità dei fedeli e dei ministri di culto. Per tanto il
diritto di visita dei beni d’interesse artistico siti in una chiesa
monumentale, pur essendo legislativamente previsto, va regolamentato
d’accordo con il sacerdote incaricato dell’officiatura della
chiesa, sicché la delibera consiliare di un comune, volta a
disciplinare tale diritto, senza avere previamente ottenuto il
consenso del ministro di culto, è illegittima.