Diritto di proprietà
Sentenza 27 marzo 2003, n.11346
In materia possessoria, l’art. 704 c.p.c., che prevede che le domande
relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio
petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest’ultimo, non
configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, nè
tra le cause è ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia
o di pregiudizialità, ma piuttosto un vincolo di connessione
impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul
primo; ne consegue che non è necessario che tra giudizio possessorio
e petitorio vi sia identità di soggetti, essendo sufficiente, oltre
all’identità del bene oggetto dello spoglio, una identità almeno
parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio
possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una
perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali
assunte nell’altro giudizio. Nel caso di specie un parroco non può
acquistare per usucapione un immobile concesso alla parrocchia per lo
svolgimento di attività connesse al culto perchè il locale non gli
è stato consegnato “ad personam” ma come rappresentante della
comunità parrocchiale.
Sentenza 05 marzo 2004, n.17664
Non è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61 comma 10 c.p.,
allorché il reato sia stato commesso in danno di un ministro di culto
non già a causa delle funzioni da questi svolte, ma per altre ragioni
(nella specie, un sacerdote cattolico era stato aggredito a causa di
una lite per questioni di proprietà; la Corte di Cassazione ha
escluso la sussistenza della suddetta aggravante).
Accordo 14 dicembre 2001
Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia sulle questioni giuridiche Firmato il 14 dicembre 2001. Ratificato il 28 maggio 2004(*). Pubblicato in Acta Apostolicae Sedis n. 8 del 2011 La Santa Sede e la Repubblica di Slovenia considerando l'Accordo stipulato per l'avvio dei rapporti diplomatici fra le Parti; facendo riferimento, la Santa […]