Diritto di accesso
Sentenza 28 settembre 2010, n.7166
: E’ illegittimo il diniego avverso un’istanza ostensiva, diretta
ad ottenere copia dell’integrale documentazione sanitaria afferente
la diagnosi e il trattamento terapeutico predisposti nei confronti
dell’altro coniuge, nel caso in cui tale istanza sia stata proposta
ai fini della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio
di fronte al competente tribunale ecclesiastico. Il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce, infatti, una
situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute. Di tali dati
sensibili deve pertanto ritenersi consentito il trattamento, così
come previsto dall’art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. II, 27 luglio 2007 , n. 3015).
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In OLIR.it:
TAR Veneto. Sezione Terza. Sentenza 28 gennaio 2010, n. 183
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5505] (I grado)
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In OLIR.it cfr.:
TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4376]
Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 14 novembre 2006, n. 6681
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4183]
TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4117]
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2767]
Sentenza 27 luglio 2007, n.3015
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito sole se la situazione giuridicamente rilevante,
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale ed inviolabile. In questo senso, il fine dello
scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione
giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla
riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute (cfr. Consiglio
di Stato n. 6681/2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4183;]).
Sentenza 27 marzo 2006, n.492
L’art. 11 della legge n. 266/1991 stabilisce che alle organizzazioni
di volontariato si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge n. 241/1990 e che, ai fini di cui al primo comma, sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari dell’organizzazione. L’art. 22
della legge n. 241/1990 prevede, poi, che l’istanza di accesso possa
essere rivolta anche a soggetti di diritto privato, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario (nel caso di specie, veniva accolto il ricorso
finalizzato a prendere visionare dello statuto e dell’atto di
fondazione di una Confraternita, iscritta nei registri istituiti dalla
Regioni e dalla Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge
n. 266/1991 e svolgente attività di pubblico interesse secondo il
disposto dell’art. 1 della citata legge n. 266/1991).
Sentenza 14 novembre 2006, n.6681
Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale, innanzi al
Tribunale diocesano, costituisce una situazione giuridica di rango
almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati
sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo
diritto della personalità. In una situazione siffatta deve, pertanto,
ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la
proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna
penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della
documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del
rito processuale concordatario; quello che rileva è che, attraverso
l’accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei
termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza
potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito
dell’azione stessa (Nel caso di specie, veniva concesso al
ricorrente l’accesso alle cartelle cliniche della consorte, con
esclusione del periodo di cura antecedente alle nozze).
Sentenza 10 novembre 2005, n.2448
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
Nel caso di azione di nullità del matrimonio concordatario, per la
quale si rende necessaria la preliminare enucleazione dei motivi di
invalidità nuziale, che a sua volta richiede la piena conoscenza
della patologia sofferta dal consorte del ricorrente, l’inevitabile
confronto tra i due valori esisitenti e confliggenti concerne
pertanto, in particolare, il diritto all’ostensione dei documenti,
da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall’altra (Nel caso
di specie, veniva concesso al ricorrente l’accesso alle cartelle
cliniche della consorte, con esclusione del periodo di cura
antecedente alle nozze).
Sentenza 09 maggio 2006, n.3387
La concessione di una superficie cimiteriale per la realizzazione di
una tomba familiare e i provvedimenti delle autorità che ne
autorizzano la costruzione, ove rechino esclusivamente i dati
anagrafici dei destinatari degli stessi, non sono sottraibili
all’accesso da parte di altro soggetto, che evidenzi la propria
situazione di interesse, soltanto perché da tali dati sia evincibile
l’origine etnica del titolare della concessione. La stessa
collocazione nel reparto riservato del cimitero (nel caso di specie,
israelitico) e l’adibizione della tomba per la immunazione rendono
infatti già pubblicamente manifesti questi dati anagrafici ed etnici.
Legge 26 novembre 1998, n.1591
Act on Church of Sweden, 26 november 1998. Pursuant to a decision by the Riksdag the following is prescribed. The Church of Sweden as a religious community Section 1 The Church of Sweden is an Evangelical-Lutheran religious community that manifests itself in the form of parishes and dioceses. The Church of Sweden also has a […]
Sentenza 25 novembre 2005, n.425
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 28,
comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nel testo sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di
autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini
senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di
non essere nominata da parte della madre biologica». La norma
impugnata mira infatti a tutelare la gestante che – in situazioni
particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o
sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole
la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e
di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione
di nascita. La scelta della gestante in difficoltà, che la legge
vuole favorire per proteggere tanto quest’ultima quanto il nascituro,
sarebbe del resto resa oltremodo difficile se la decisione di
partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse
comportare per la donna – in base alla stessa norma – il rischio di
essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai
conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria
per decidere se confermare o revocare tale originaria dichiarazione di
volontà.
Sentenza 25 maggio 2005, n.6634
L’art. 49, della legge n. 222 del 20 maggio 1985, recante
“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, prevede
l’istituzione di “una apposita commissione paritetica, nominata
dall’autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana”,
finalizzata – al termine di ogni triennio successivo al 1989 – alla
“revisione dell’importo deducibile” delle erogazioni liberali in
favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alla
“valutazione del gettito” derivante dall’otto per mille, per la
predisposizione “eventuali modifiche”. Detta Commissione svolge dunque
un’attività essenzialmente propositiva, i cui destinatari non possono
che essere il Governo o il Parlamento, quali titolari rispettivamente
della funzione di indirizzo politico e di quella legislativa, in
ragione sia della incidenza degli apprezzamenti di detta Commissione
sulle concrete modalità di funzionamento del sistema di finanziamento
in questione, sia della mancata attribuzione a tale Commissione di una
funzione amministrativa in senso stretto (non risultando dalla legge
che ad essa sia demandata la cura di un interesse pubblico specifico
mediante un procedimento destinato a sfociare in un qualche tipo di
atto provvedimentale). Pertanto, posto che la giurisprudenza
amministrativa si è ormai pacificamente attestata nel senso della
inammissibilità di una domanda di accesso che non abbia “ad oggetto
documenti ed attività qualificabili come amministrative, quanto meno
in senso oggettivo e funzionale”, negando la proponibilità dell’actio
ad exhibendum in relazione ad atti attinenti l’esercizio della
funzione giurisdizionale “o di altro potere dello Stato diverso da
quello amministrativo” (così Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n.
4471), deve escludersi nel caso di specie l’accesso ai documenti
relativi alla suddetta Commissione, la cui peculiare composizione –
sei membri, nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e
per metà dal Presidente del Consiglio dei ministri – dimostra, anche
sotto il profilo soggettivo, l’estraneità della stessa
all’organizzazione amministrativa in senso proprio.