Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 marzo 2010

Il criterio della disponibilità di risorse economiche stabili,
regolari e sufficienti per il mantenimento di sé e dei propri
familiari tali da escludere il ricorso al sistema di assistenza
sociale dello Stato membro (direttiva n. 2003/1986), non consente ad
uno Stato membro di introdurre un livello minimo di reddito così
elevato da escludere il possibile ricorso a forme di assistenza
sociale erogate dalle autorità comunali per far fronte a necessità
straordinarie o impreviste. L’obiettivo della direttiva è infatti
quello di favorire l’istituto del ricongiungimento familiare e di
garantire il rispetto del diritto all’unità familiare quale diritto
umano fondamentale. Ne consegue che gli Stati possono indicare un
importo di riferimento, in considerazione del salario minimo ovvero
della pensione minima nazionale, ma non possono imporre un importo di
reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento
familiare sarebbe automaticamente respinto, a prescindere da un esame
concreto della situazione di ciascun richiedente, poiché in tale
situazione si verrebbe meno agli obblighi di individualizzazione
dell’esame delle domande di ricongiungimento previsti dall’art. 17
della stessa Direttiva.

Sentenza 14 marzo 2000, n.C-54/99

Massima: L’art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art.
58, n. 1, lett. b), CE] deve essere interpretato nel senso che non
consente un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti
diretti stranieri che si limiti a definire, in termini generici, gli
investimenti interessati come investimenti idonei a pregiudicare
l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che
gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche
circostanze in presenza delle quali è necessaria l’autorizzazione
preventiva. Nel caso di specie la normativa francese è contraria al
diritto comunitario ed al principio di libera circolazione dei
capitali, poiché stabilisce in termini troppo generici il regime dei
controlli sui capitali stranieri – in questo caso provenienti dalla
Chiesa di Scientology -, astrattamente ritenuti contrari all’ordine
pubblico e alla sicurezza.

Risoluzione

Parlamento europeo. Risoluzione sui rapporti fra il diritto internazionale, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli Stati membri. (Da “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” del 27 ottobre 1997) Il Parlamento europeo, visto il simposio organizzato dalla sua commissione giuridica e per i diritti dei cittadini il 21 e 22 giugno 1995 sui rapporti tra […]