Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 2006, n.2166

La promozione di attività ricreative e sportive, essenzialmente
finalizzate a favorire l’aggregazione dei giovani presso le strutture
parrocchiali, costituisce un mezzo solo indiretto per la realizzazione
delle finalità pastorali, educative e caritative proprie della Chiesa
cattolica, svolgendosi in concreto con modalità non dissimili da
quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e
privati, operanti nel mondo dello sport e della ricreazione. Le
limitazioni, derivanti dal diritto comune, allo svolgimento di
siffatte attività ricreative devono pertanto ritenersi
intrinsecamente inidonee a dar luogo a quelle compressioni della
libertà religiosa e delle connesse alte finalità, che la norma
concordataria di cui all’art. 2 della Legge n. 121/85, in ottemperanza
al dettato costituzionale, ha inteso garantire, pur senza comportare
la rinuncia da parte dello Stato italiano alla tutela di beni
giuridici primari, anche garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32),
quali il diritto di proprietà privata e quello alla salute (la cui
tutela anche rientra tra le esigenze perseguite dalla disciplina
dettata dall’art. 844 c.c.). Dalle suesposte considerazioni discende
che anche la Chiesa cattolica e le sue istituzioni locali, quando iure
privatorum utuntur, in quanto non diversamente disposto dalle leggi
speciali che li riguardano, sono tenuti, al pari degli altri soggetti
giuridici, all’osservanza delle norme di relazione e, dunque, alle
comuni limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà, tra le
quali rientrano quelle di cui all’art. 844 c.c. (nel caso di specie è
stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall’art. 844 c.c.
alle immissioni sonore provocate dalle attività sportive praticate
nel campo giochi di una parrocchia).

Sentenza 14 giugno 1996

La Direzione Generale degli Affari Religiosi al momento della
iscrizione delle Entità Religiose nel corrispondente registro
legittimamente non si limita a verificarne i requisiti formali ma ne
accerta i presupposti sostanziali relativi alle finalità
effettivamente perseguite ed al rispetto dei limiti della salvaguardia
della sicurezza, della salute e della moralità pubblica. L’iscrizione
nel registro delle Entità Religiose in quanto comporta l’attribuzione
ad esse di un regime giuridico differenziato non riveste la medesima
qualifica dell’iscrizione nel registro delle Associazioni di Diritto
Comune, che produce unicamente effetti di pubblicità; pertanto, non
vale, nella prima ipotesi, il principio della presunzione, al momento
della iscrizione, di conformità dei fini formalmente dichiarati con
quelli effettivamente praticati.

Sentenza 22 gennaio 2004, n.1337/2003

Procedimiento: 1337/2003 Sección B-1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO TRES (FAMILIA) DE PAMPLONA. AUTO En la ciudad de Pamplona a VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL CUATRO. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Procurador, Sr. , se presentó en este Juzgado escrito, en nombre y representación de Dña. , en el que solicitó la adopción […]