Sentenza 19 giugno 2007, n.220
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami
di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento
dei candidati interni, le commissioni d’esame per i candidati esterni
eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto
presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti
paritari. Questa previsione, infatti, non è irragionevole. Essa si
collega, anzitutto, all’esigenza di evitare che le scuole paritarie
diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà
dell’esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell’art. 33 Cost.,
così prevenendo la loro trasformazione da luogo di insegnamento in
sedi per esami di Stato. La scelta del legislatore risponde, inoltre,
alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la
domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole
statali – presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi
– sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.