Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 09 luglio 2008

L’accertata inconciliabilità della concezione della dignità della
vita, da parte del malato, con la perdita totale ed irrecuperabile
delle sue facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo
biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all’altrui
volere, sono fattori che appaiono e che – è ragionevole considerare –
prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e
per sé considerata (Nel caso di specie, il giudice adito accoglieva
l’istanza, presentata dal tutore, di autorizzazione all’interruzione
del trattamento di sostegno vitale artificiale nei confronti di
paziente in stato vegetativo permanente)

Statuto 14 maggio 2008

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato, nella seduta del 14
maggio 2008, in seconda lettura lo “Statuto d’autonomia della
Lombardia”, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione (BURL n°21, 4°
S.S., del 24 maggio 2008).

Varie 23 gennaio 2008

Non è configuarabile il reato di omicidio del consenziente in forma
omissiva (artt. 40 II co. e 579 c.p.), nell’ipotesi in cui un
paziente, affetto da malattia incurabile, rifiuti l’idratazione e la
nutrizione forzata, accettando solo la terapia sedativa ed antalgica.
Il rifiuto opposto dal malato alla nutrizione artificiale è infatti
giuridicamente efficace, perché rientrante nell’art. 32, secondo
comma Cost., per il quale nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla
legge. In questa ipotesi, dunque, la relativa omissione del medico non
è penalmente rilevante, venendo meno l’obbligo giuridico ex art.
40, secondo comma c.p., e dovendosì altresì rispettare la volontà
del singolo paziente.

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.

Decisione 29 novembre 2007

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte del Parlamento europeo (Testo approvato n. 2007/2218 (ACI)) Il Parlamento europeo, – vista la lettera del suo Presidente del 25 ottobre 2007, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il […]

Sentenza 16 ottobre 2007, n.21748

In una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro
clinico, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto
dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla
richiesta – proveniente dal tutore che lo rappresenta – di
interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in
vita, allorché quella condizione – proprio muovendo dalla volontà
espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e
delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si
appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della
patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e
la sofferenza nella vita. Sulla base di tali considerazioni, la
decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del
diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso
dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato
vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci
supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad
una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti
e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua
personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di
incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.

————————-
– CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONE I CIVILE, Ordinanza 20 aprile 2005, n.
8291 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2305],
Rigettata l’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione
all’interruzione dell’alimentazione artificiale richiesta dal tutore;
– TRIBUNALE CIVILE,Parere 11 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3996], Diritto del
paziente ad interrompere il trattamento terapeutico;
– TRIBUNALE CIVILE,Ordinanza 16 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3997], Accanimento
terapeutico e diritto del paziente ad interrompere il trattamento
sanitario;
– CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, Parere 20 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4417], Trattamenti
sanitari ed accanimento terapeutico;
– COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.Parere 30 settembre 2005
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3413],
Interruzione dell’alimentazione ed idratazione di pazienti in stato
vegetativo persistente;
– CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.Sentenza 29 aprile 2002
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=885])

Sentenza 28 marzo 2007, n.1437

Gli interventi non motivati ed irrispettosi dei termini, di cui alla
legge n. 1034 del 1971, ledono il diritto al contraddittorio e violano
il principio dell’equo processo, determinando così, inevitabilmente,
il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Legge 13 marzo 2003

Legge 13 marzo 2003. “Partial-Birth Abortion Ban Act of 2003” AN ACT To prohibit the procedure commonly known as partial-birth abortion. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled SECTION 1. SHORT TITLE. This Act may be cited as the “Partial-Birth Abortion Ban Act […]

Sentenza 10 aprile 2007

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Sentenza 10 aprile 2007: “Procreazione assistita e revoca del consenso all’impianto”. CASE OF EVANS v. THE UNITED KINGDOM (Application n. 6339/05) JUDGMENT STRASBOURG 10 April 2007 This judgment is final but may be subject to editorial revision. The case of Evans v. the United Kingdom, The European Court […]

Costituzione 08 agosto 1980

Constitución Política de la República de Chile, 8 agosto 1980. CAPITULO I BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD Artículo 1.-Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (Modificado por Ley 19.611 de 1999) La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los […]