Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Dichiarazione/i 03 novembre 2013

Workshop 2-3 novembre 2013
Partecipanti:
Card. Roger
Etchegaray
Werner Arber
Werner Arber
Marcelo
Sánchez Sorondo
Antonio Battro
Margaret S.
Archer
Juan J. Llach
Ombretta Fumagalli Carulli
José María Simón Castellví
Joy Ngozi
Ezeilo
William Lacy Swing
Myria Vassiliadou
José Antonio Lorente
Anne T. Gallagher
Gustavo
Vera
John Lee
Ermanno Pavesi
María Inez
Linhares de Carvalho
Henrietta Maria Williams
Francisco
Barreiro Sanmartin
Marcelo Suárez-Orozco
Carola
Suárez-Orozco
Jorge Nery Cabrera Cabrera
Pierre
Morel
Melissa Holman

Ordinanza 22 maggio 2012, n.150

La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la
questione dell’eventuale contrasto della disposizione interna con la
norme della CEDU va risolta in base al principio in virtù del quale
il giudice comune, al fine di verificarne la sussistenza, deve avere
riguardo alle norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di
Strasburgo, «specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione e applicazione» (da ultimo, sentenza n. 78 del 2012),
poiché il «contenuto della Convenzione (e degli obblighi che da essa
derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza
che nel corso degli anni essa ha elaborato», occorrendo rispettare
«la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di
apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle
peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma
convenzionale è destinata a inserirsi» (_ex plurimis_, sentenze n.
236 del 2011 e n. 317 del 2009), ferma la verifica, spettante al
Giudice delle leggi, della «compatibilità della norma CEDU,
nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato
espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme
della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007; analogamente, tra le
più recenti, sentenze n. 113 e n. 303 del 2011). Nel caso di specie,
la Corte ha pertanto ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali
di merito perchè – alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande
Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria – i rimettenti
procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni.

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In OLIR.it
Grande Chambre. Sentenza 3 novembre 2011: AFFAIRE S.H. ET AUTRES c.
AUTRICHE
[/areetematiche/documenti/documents/microsoft%20word%20-%20fecondazione%20eterologa%20affaire_s%20h%20_et_autres_c%20_autriche.pdf]

Sentenza 14 settembre 2010, n.3477

Il medico obiettore, legittimamente inserito, nella struttura del
Consultorio è comunque tenuto all’espletamento di tutte
le attività istruttorie e consultive previste dalla legge n.
194/1978. L’avere o non avere manifestato una specifica convinzione
personale, attraverso la presentazione ovvero l’omessa presentazione
della dichiarazione di obiezione di coscienza ex art. 9 legge n.
194/1978, non costituisce dunque requisito essenziale e determinante
ai fini dello svolgimento dell’attività in esame, diversamente da
quanto accade nelle strutture autorizzate a praticare l’interruzione
della gravidanza.
Ciò rilevato, la procedura selettiva che escluda aprioristicamente i
medici specialisti obiettori dall’accesso ai Consultori appare
discriminatoria, oltre che irrazionale, poiché non giustificata da
alcuna plausibile ragione oggettiva. Ne consegue che la clausola del
bando che richieda specialisti non obiettori di coscienza per
attività consultoriali, viola il principio costituzionale di
eguaglianza (art. 3 Cost.), i principi posti a fondamento della
obiezione di coscienza (artt. 19 e 21 Cost.) e contrasta, altresì,
con l’art. 4 Cost. relativo al diritto al lavoro, realizzando una
inammissibile discriminazione. 
Nel caso di specie, il Tribunale adito ritenendo che la clausola
“espulsiva” del bando impugnato (la nota prot. 242 dell’8.4.2010
denominata “Pubblicazione Turni Vacanti” 1° trimestre 2010,
effettuata dal Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti
Ambulatoriali Interni della Regione Puglia – Bari) e la scelta
amministrativa degli atti programmatici presupposti (deliberazione
della Giunta Regionale n. 735 del 15.3.2010; Piano Attuativo Locale
adottato dalla ASL Bari; deliberazione della Giunta Regionale n. 405
del 17.3.2009) si ponessero in contrasto con i principi di
proporzionalità e ragionevolezza, ha accolto il ricorso proposto,
annullando sia gli atti programmatici presupposti, nei limiti in
cui veniva impedito l’accesso ai Consultori ai medici ginecologi
obiettori, sia la nota prot. 242 dell’8.4.2010, nella parte in cui
sotto il paragrafo “Ostetricia-Ginecologia” con riferimento ai
punti 18) ASL-BA n. 38 ore sett/li DSS n. 2 di Corato e 19) ASL-BA n.
38 ore sett/li DSS n. 14 di Putignano specificava: “Si richiedono
specialisti non obiettori di coscienza per attività consultoriali dei
Comuni del DSS n. 2 e del DSS n. 14”.

Risoluzione 08 settembre 2010

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2010 sulla situazione dei diritti umani in Iran, in particolare sui casi di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e di Zahra Bahrami [edizione provvisoria tratta da www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle aventi per oggetto la questione dei diritti umani, e più specificamente le risoluzioni […]

Deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2010, n.984

Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 31/5/2010, n. 984: "Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità". (BUR 7/6/2010 n. 23) La Giunta regionale Visto l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta […]