Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 16 luglio 2007, n.574

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13 n. 2 della legge 19 febbraio 2004 n. 40,
nella parte in cui non consente di accertare, mediante la diagnosi
preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna
ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano
affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano
portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato
pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna.

Sentenza 24 settembre 2007

L’art. 6 della legge n. 40/2004 stabilisce che prima del ricorso
“e altresì in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita” il medico debba informare in
maniera dettagliata i soggetti che alle tecniche medesime abbiano
avuto legittimo accesso “sui possibili effetti collaterali sanitari
e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse,
sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti”.
Il successivo art. 14 della legge precisa ed integra la disposizione
di cui all’art. 6 prevedendo, in capo ai soggetti che abbiano avuto
accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il
diritto di essere informati sul numero e, su loro esplicita richiesta,
“sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell’utero” (art. 14, 5° comma). Nell’ottica del consenso
informato, dunque, non può seriamente dubitarsi che l’impianto in
utero dell’embrione prodotto in vitro integri un trattamento
sanitario e che pertanto debba essere preceduto da una adeguata
informazione su tutti gli aspetti rilevanti, compreso il numero e lo
stato di salute degli embrioni destinati all’impianto. Negare
l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata
richiesta ai sensi dell’art. 14 della legge significherebbe dunque
rendere impossibile una adeguata informazione sul trattamento
sanitario da eseguirsi, indispensabile invece sia nella prospettiva di
una gravidanza pienamente consapevole, consentendo ai futuri genitori
di prepararsi psicologicamente ad affrontare eventuali problemi di
salute del nascituro, sia in funzione della tutela della salute
gestazionale della donna. Deve dunque ritenersi possibile la
praticabilità della diagnosi preimpianto quando la stessa risponda
alle seguenti caratteristiche: sia stata richiesta dai soggetti
indicati nell’art. 14, 5° comma, della l. n. 40/2004; abbia ad
oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno
(destinazione che, ad esempio, deve invece ritenersi esclusa per gli
embrioni che si trovino in stato di crioconservazione in attesa di
estinzione); sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie
dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto
legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da
impiantare.

Sentenza 08 maggio 2007, n.158

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non
prevede al primo posto – ai fini del congedo straordinario retribuito
– il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo
convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima
protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati
dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal
novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur
essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e
materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa
derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento
deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della
famiglia di origine.

Legge 13 marzo 2003

Legge 13 marzo 2003. “Partial-Birth Abortion Ban Act of 2003” AN ACT To prohibit the procedure commonly known as partial-birth abortion. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled SECTION 1. SHORT TITLE. This Act may be cited as the “Partial-Birth Abortion Ban Act […]

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Legge organica 11 gennaio 2000, n.4

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (BOE n. 10 de 12/1/2000, pp. 1139 – 1150) JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en […]

Legge 24 febbraio 2006, n.1215

AN ACT ENTITLED, “An Act to establish certain legislative findings, to reinstate the prohibition against certain acts causing the termination of an unborn human life, to prescribe a penalty therefor, and to provide for the implementation of such provisions under certain circumstances”. (House Bill n.1215 – February 24, 2006) BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE […]

Legge 21 ottobre 2005, n.219

Legge 21 ottobre 2005, n. 219: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 251 del 27 ottobre 2005) Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione della legge) 1. Con la presente legge lo Stato detta princìpi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo […]

Costituzione 06 luglio 1991

Constitucion politica de Colombia, 6 luglio 1991. PREAMBULO El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la […]

Legge 25 aprile 1986, n.14

Ley 25 abril 1986, n. 14: “General de Sanidad” (“Boletín Oficial del Estado” n. 102 del 29 de abril de 1986) [En parte] TÍTULO PRELIMINAR. Del derecho a la protección de la salud CAPÍTULO ÚNICO Artículo 1 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo […]