Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 gennaio 2007, n.64

Se è esatto che l’obiezione di coscienza presuppone una precisa
scelta ideale, con il rifiuto della violenza e quindi delle armi, non
è possibile, una volta che l’obbligatorietà del servizio di leva
sia venuto meno, sia pure nella forma della sospensione (art. 2, comma
1, lett. f, L. n. 331/14.11.2000), con la istituzione del “militare
professionalizzato”, fare della “obiezione di coscienza accolta”
una gabbia limitativa delle possibilità del cittadino, libero di
cambiare idee politiche e/o etiche, nonché avente diritto a svolgere
l’attività lavorativa che si è scelta; è infatti essenziale, in
proposito, l’accertamento delle condizioni di legge al momento della
richiesta ed ogni altra disposizione ha una validità “rebus sic
stantibus” (Nel caso di specie, veniva accolto il ricorso di una
guardia giurata contro il provvedimento di revoca della licenza alla
pistola di servizio)

Legge regionale 24 dicembre 1990, n.46

Legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46: “Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Sardegna” n. 52 del 29 dicembre 1990) TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI INTERVENTO (Omissis) ARTICOLO 4 (Soggetti beneficiari) 1. Gli interventi di cui alla presente legge […]

Legge regionale 02 marzo 1998, n.2

Legge regionale 2 marzo 1998, n. 2: “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 23 del 12 marzo 1998) CAPO I – Principi generali ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello […]

Legge regionale 21 febbraio 1990, n.14

Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14: “Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e dell’immigrazione. Nuove norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 17 del 26 febbraio 1990) TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE ARTICOLO 1 (Finalità della legge) 1. La Regione anche in attuazione della […]

Legge regionale 26 luglio 2002, n.32

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32: “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 23 del 5 agosto 2002) TITOLO I – PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 (Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento) 1. La presente legge disciplina […]

Sentenza 22 ottobre 1999, n.390

Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale – sollevata
in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 5, primo comma, e 6
della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli
istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica
ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
nella parte in cui da’ esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale
Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), “laddove prevedono che la nomina degli
insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha
efficacia annuale, senza alcuna possibilita’ di essere inseriti
nell’organico dei docenti, e con possibilita’ di revoca ‘ad libitum’
dell’incarico”. Posto, infatti, che la lesione del principio di
eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnati
di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul
presupposto che solo per i primi, nell’ambito del personale docente
della scuola, sia prevista la annualita’ dell’incarico; tale premessa
e’ inesatta sia relativamente all’assenza di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il personale docente, sia relativamente alla
configurazione dell’assoluta precarieta’ degli insegnati di religione.
Invero, sotto il primo aspetto, il conferimento dell’insegnamento per
incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato,
sempre previste dalla comune disciplina scolastica; sotto il secondo
aspetto, proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
di cui al provv. P.C.M. 21 luglio 1995) prevede che l’incarico annuale
degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano
le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico,
con le specificita’ ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera
(art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312).