Diritto
Accordo 23 novembre 2004
Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia educativa, 23 dicembre 2004. (da “Boletín Oficial del Estado” n. 69 del 22 marzo 2005) NOTA VERBAL La Embajada de España en Andorra saluda atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra y tiene el honor de proponerle la adopción del Convenio […]
Convenzione 14 dicembre 1960
Organizzazione delle nazioni Unite. Convenzione sulla lotta contro la discriminazione nell’istruzione. Parigi, 14 dicembre 1960. (resa esecutiva in Italia con L. 13 luglio 1966, n. 656) 1. – 1. Ai fini della presente Convenzione il termine “discriminazione” comprende ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, l’opinione politica […]
Convenzione 20 novembre 1989
Organizzazione delle Nazioni Unite. Assemblea Generale. Convenzione sui diritti del fanciullo. New York, 20 novembre 1989. (resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176) Prima parte 1. – Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità […]
Risoluzione 14 marzo 1984
Parlamento Europeo. Risoluzione sulla libertà d’istruzione nella Comunità europea (Strasburgo, 14 marzo 1984) Il Parlamento europeo I – Chiede che vengano riconosciuti i seguenti principi nell’ambito della Comunità europea: 1. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un’istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le […]
Protocollo addizionale 20 marzo 1952
Consiglio d’Europa. Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 20 marzo 1952. (omissis) 2. – Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e […]
Risoluzione
Parlamento europeo. Risoluzione sui rapporti fra il diritto internazionale, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli Stati membri. (Da “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” del 27 ottobre 1997) Il Parlamento europeo, visto il simposio organizzato dalla sua commissione giuridica e per i diritti dei cittadini il 21 e 22 giugno 1995 sui rapporti tra […]
Dichiarazione/i 12 aprile 1989
Parlamento europeo. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 12 aprile 1989. Disposizioni generali 1. – (Dignità) – La dignità umana è inviolabile. 2. – (Diritto alla vita). – Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 3. – […]
Sentenza 31 marzo 2004
Tribunale Supremo Spagnolo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sezione Terza. Sentenza 1 aprile 1998. SENTENCIA Fecha de Sentencia: 01/04/98 RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Recurso Núm.: 202/1995 Votación: 25/03/98 Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán Secretaría de sala Sr/Sra.: Barrio Pelegrini Escrito por: PDA Enseñanza de Religión. Demandante: Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. […]
Sentenza 31 gennaio 1997
L’art. 27 della Costituzione spagnola sancisce che tutti hanno il
diritto ad una educazione finalizzata al pieno sviluppo della
personalità umana. L’avere assicurato altresì, nella medesima norma,
a coloro che professano credenze religiose o dottrine etiche
specifiche il diritto di impartire ai propri figli una formazione
religiosa e morale con quella coerente, pur comportando un impegno dei
pubblici poteri a rendere un servizio in tal senso, tuttavia non
implica per nessuno l’obbligo di utilizzare siffatto servizio o di
sottostare alla pretesa di chi si avvale di un determinato
insegnamento etico o religioso che sia imposto alla generalità dei
consociati l’insegnamento di una qualsiasi altra dottrina morale o
credenza confessionale. Il principio di eguaglianza e di non
discriminazione sancito dall’art. 14 della Costituzione spagnola non
è violato dalle disposizioni con cui si stabilisce che le attività
alternative allo studio della religione non rientrano tra quelle
valutabili ai fini del curricolo. Infatti la introduzione di queste
attività è la conseguenza del riconoscimento di una garanzia
costituzionale di formazione religiosa che riveste un carattere
facoltativo e le cui modalità di valutazione sono concordate con chi
intende avvalersene. Sarebbe pertanto sproporzionato pretendere, ai
fini di un trattamento paritario e non discriminatorio, e dopo aver
concordato (o insistito) sull’attribuzione del carattere curricolare
all’insegnamento della propria dottrina o credenza, che gli altri
discenti non avvalentesi, oltre a subire un ampliamento del proprio
orario di studio con le attività alternative, debbano altresì
soggiacere alla imposizione della valutazione curricolare delle
stesse.