Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 17 ottobre 2018, n.2807/2016

In due distinte decisioni, il Comitato per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite ha rilevato una violazione dei diritti umani nella
normativa francese che multa il porto del niqab, il velo islamico
integrale. In particolare, il Comitato ha ritenuto una simile
limitazione della libertà religiosa non necessaria e
sproporzionata rispetto all'obiettivo che la legge si pone, il
"vivere insieme". Gli Stati possono certamente richiedere
agli individui di mostrare il proprio volto in determinate circostanze
per motivi di identificazione, ma questo non può portare al
divieto generalizzato di indossare un simbolo religioso. Anzi, un
simile ostacolo, più che proteggere le donne velate
integralmente, come la norma si propone, rischia di produrre il
risultato opposto: confinarle all'interno delle proprie
abitazioni, impedendo loro l'accesso ai servizi pubblici e
marginalizzandole.

Decisione 17 ottobre 2018, n.2747/2016

In due distinte decisioni, il Comitato per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite ha rilevato una violazione dei diritti umani nella
normativa francese che multa il porto del niqab, il velo islamico
integrale. In particolare, il Comitato ha ritenuto una simile
limitazione della libertà religiosa non necessaria e
sproporzionata rispetto all'obiettivo che la legge si pone, il
"vivere insieme". Gli Stati possono certamente richiedere
agli individui di mostrare il proprio volto in determinate circostanze
per motivi di identificazione, ma questo non può portare al
divieto generalizzato di indossare un simbolo religioso. Anzi, un
simile ostacolo, più che proteggere le donne velate
integralmente, come la norma si propone, rischia di produrre il
risultato opposto: confinarle all'interno delle proprie
abitazioni, impedendo loro l'accesso ai servizi pubblici e
marginalizzandole.

Decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40

"Art. 1
Oggetto e denominazioni

1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta
con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta
norme per la revisione della disciplina in materia di servizio
civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
individuati dall'articolo 8 della medesima legge."

Protocollo di intesa 12 gennaio 2017

Articolo 4 – Impegni delle
parti
"La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la
Comunità di Sant’Egidio si impegnano, con proprie risorse
professionali ed economiche, nelle attività di individuazione e
valutazione approfondita dei potenziali destinatari del progetto, sino
alla predisposizione dei dossier individuali e familiari, nel rispetto
dei criteri di riservatezza
Inoltre si impegnano a farsi carico
del trasferimento sul territorio nazionale di quanti siano titolari
del visto d’ingresso rilasciato dalle competenti autorità
consolari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009
del 13 luglio 2009, ed all’accoglienza ed al sostegno nel
processo di inserimento socioculturale un congruo periodo di tempo.
Il Ministero dell’Interno si impegna a portare a conoscenza
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e della Commissione nazionale le finalità e le
modalità operative del presente progetto, con particolare
riferimento ai criteri adottati nell’ammissione delle persone al
progetto e all’attività di predisposizione dei dossier
individuali e familiari effettuata nella fase iniziale e preliminare
alla concessione del visto per motivi umanitari.
Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegna,
nei limiti previsti dalla normativa in vigore, a rilasciare i visti di
ingresso tramite le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari, una
volta che la lista dei beneficiari elaborata dalle associazioni
proponenti sia stata ratificata dal Ministero dell’Interno
– Dipartimento della PS, all’esito delle verifiche nelle
banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di
competenza.
(…)"

Sentenza 30 giugno 2016, n.51362/09

Viola l'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con
l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) il rifiuto
delle autorità italiane di concedrere il permesso di soggiorno
per motivi familiari al compagno (straniero extracomunitario) dello
stesso sesso di un cittadino italiano.