Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 dicembre 2012

The court rejected two inmates’ constitutional and statutory
challenges to their temporary suspension of access to the building in
which religious services were held. The step was taken because the one
of the inmates had gotten the Catholic chaplain improperly to mail
letters for them while the other got the chaplain to look up
information in the Inmate Management System.

Sentenza 15 gennaio 2013

Non tutti gli atti ispirati dal credo religioso sono da considerarsi
una manifestazione della libertà religiosa tutelata
dall'art. 9 della CEDU: per godere della protezione di tale
articolo, deve trattarsi di atti "strettamente connessi alla
religione". La libertà di manifestare il credo, tuttavia,
non è limitata agli atti di culto, ma si estende anche ad altri
comportamenti e pratiche. Per quanto riguarda la tutela della
libertà religiosa nel luogo di lavoro, la giurisprudenza della
Corte europea ha spesso affermato che, qualora vi siano delle
restrizioni alla messa in atto di particolari pratiche connesse alla
religione, la libertà dei lavoratori non sarebbe violata nel
caso in cui possano dimettersi e cambiare lavoro. Tuttavia, in primo
luogo questo criterio non è sempre applicabile e deve tener
conto della tipologia delle restrizioni previste; in secondo luogo,
data l'importanza della libertà religiosa per le
società democratiche, occorre valutare se la possibilità
del lavoratore di cambiare impiego sia accettabile, considerato il
contesto e la proporzionalità delle restrizioni poste a tale
libertà.
Per quanto riguarda il divieto di
discriminazione (art. 14, da analizzare congiuntamente all'art. 9
CEDU), la Corte ricorda che risultano vietati sia trattamenti diversi
di situazioni analoghe, sia trattamenti uguali di situazioni
differenti, a meno che non si tratti del perseguimento di un obiettivo
legittimo e ragionevole, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
La proporzionalità (relativa sia
ai limiti alla libertà religiosa, sia alla valutazione della
discriminatorietà di un trattamento) deve essere valutata nel
rispetto del "margine di apprezzamento", ovvero una certa
discrezionalità riconosciuta agli Stati nell'applicazione
dei diritti fondamentali. Nei quattro casi riuniti ed esaminati dalla
sentenza – tutti relativi a controversie avvenute nel Regno Unito a
proposito di pratiche religiose sul luogo di lavoro – la Corte di
Strasburgo ha affermato che:

  • nel caso della prima ricorrente
    (Ms. Eweida), la decisione di British Airways di licenziare una
    hostess che aveva indossato un crocifisso visibile sulla sua divisa
    era da ritenersi non proporzionale e, di conseguenza, i giudici
    nazionali hanno violato il diritto di libertà religiosa nel
    convalidare il licenziamento;
  • nel caso della seconda
    ricorrente (Ms. Chaplin), il divieto di indossare una catenina con la
    croce era invece da considerare proporzionato, perché
    finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei pazienti e dei
    lavoratori di un ospedale pubblico;
  • nel caso della terza
    ricorrente (Ms. Ladele), il rifiuto di registrare le unioni
    omosessuali nel registro dello stato civile era sì un atto
    intimamente connesso al credo cristiano; tuttavia l'intervento
    dello Stato, che ha riconosciuto i medesimi diritti alle coppie
    eterosessuali ed omosessuali, è da ritenersi legittimo e la
    limitazione alla manifestazione del credo è stata
    proporzionale, rientrando nel margine di apprezzamento nazionale la
    valutazione e il bilanciamento dei diritti di non discriminazione
    religiosa e di parità in base all'orientamento
    sessuale;
  • nel caso del quarto ricorrente (Mr. McFarlane),
    analogamente a quello della sig.ra Ladele, le autorità statali
    hanno operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco,
    nell'ambito del loro margine d'apprezzamento, anche tenuto
    conto che il ricorrente aveva volontariamente accettato di svolgere
    attività di consulenza in una società privata, sapendo
    di venire a contatto anche con coppie dello stesso sesso.

(Stella Coglievina)


Le sentenze dei tribunali inglesi:

Eweida
v. British Airways
(Court of Appeal, 12 febbraio 2010)

Eweida v.
British Airways
(Employment Appeal Tribunal, 20 novembre 2008)

Chaplin
v. Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust
(Employment
Tribunal, 21 ottobre 2010)

Ladele v.
London Borough of Islington
(sentenza 15 dicembre 2009)

Caso
McFarlane: Contrasto tra convinzioni religiose e prestazioni
lavorative
(sentenza 29 ottobre 2010)

McFarlane vs.
Relate Avon LTD
(Employment Appeal Tribunal 30 novembre 2009)

Risoluzione 24 maggio 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa [fonte: http://www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo , –  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, –  visti l'articolo […]

Ordinanza 22 maggio 2012, n.150

La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la
questione dell’eventuale contrasto della disposizione interna con la
norme della CEDU va risolta in base al principio in virtù del quale
il giudice comune, al fine di verificarne la sussistenza, deve avere
riguardo alle norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di
Strasburgo, «specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione e applicazione» (da ultimo, sentenza n. 78 del 2012),
poiché il «contenuto della Convenzione (e degli obblighi che da essa
derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza
che nel corso degli anni essa ha elaborato», occorrendo rispettare
«la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di
apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle
peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma
convenzionale è destinata a inserirsi» (_ex plurimis_, sentenze n.
236 del 2011 e n. 317 del 2009), ferma la verifica, spettante al
Giudice delle leggi, della «compatibilità della norma CEDU,
nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato
espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme
della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007; analogamente, tra le
più recenti, sentenze n. 113 e n. 303 del 2011). Nel caso di specie,
la Corte ha pertanto ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali
di merito perchè – alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande
Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria – i rimettenti
procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni.

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In OLIR.it
Grande Chambre. Sentenza 3 novembre 2011: AFFAIRE S.H. ET AUTRES c.
AUTRICHE
[/areetematiche/documenti/documents/microsoft%20word%20-%20fecondazione%20eterologa%20affaire_s%20h%20_et_autres_c%20_autriche.pdf]

Legge regionale 12 marzo 2012, n.6

L.R. Valle d'Aosta 12 marzo 2012, n. 6: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo. (B.U.R. 27 marzo 2012, n. 14) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria […]

Sentenza 30 marzo 2012, n.12089

Anche per i cosiddetti reati culturalmente orientati vige il principio
dell’irrilevanza della ignorantia juris, pur letta nell’ambito
interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di
valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti
essenziali ed inviolabili della persona, quali riconosciuti ed
affermati dalla Costituzione, costituendo la base indefettibile
dell’ordinamento giuridico italiano e il cardine della
regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (Nel caso di
specie, la Corte ha affermato l’irrilevanza della supposta finalità
educativa, fondata sul codice etico-religioso del padre di religione
musulmana, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato di maltrattamenti in famiglia).

Deliberazione 18 dicembre 2010

Comune di Pessina: Documento solenne sui diritti dell'uomo ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 18.12.2010 Cittadino ricorda… a- QUELLO CHE TU CHIAMI STRANIERO PENSA CHE È NATO COME TE, GODE DELLO STESSO CIELO, RESPIRA LA STESSA ARIA, VIVE E MUORE, COME VIVIAMO E MORIAMO NOI. PUOI VEDERLO LIBERO CITTADINO O ATTRAVERSO LA SCHIAVITU’ […]

Legge regionale 07 febbraio 2011, n.8

L.R. 7 febbraio 2011, n. 8: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 1 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. 1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena […]

Risoluzione 09 marzo 2011

Il Parlamento europeo, –     vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45, –     visto il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti […]