Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 21 febbraio 2005, n.12

Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12: “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romgana” n. 37 del 22 febbraio 2005) ARTICOLO 1 Finalità e oggetto 1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, […]

Legge regionale 29 agosto 2005, n.29

Legge regionale 29 agosto 2005, n. 29: “Interventi regionali in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, di solidarietà internazionale e di promozione di una cultura di pace”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Molise” n. 24 del 1 settembre 2005) ARTICOLO 1 Finalità 1. La […]

Sentenza 22 luglio 2005, n.300

Corte costituzionale. Sentenza n. 300 del 22 luglio 2005: “Spazi di intervento delle regioni in materia di immigrazione e condizione giuridica degli stranieri”. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, […]

Legge regionale 10 aprile 1990, n.18

Legge regionale 10 aprile 1990, n. 18: “Interventi a favore degli immigrati extracomunitari”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 16 del 18 aprile 1990) (Omissis) ARTICOLO 14 (Integrazione, identità culturale e interculturalità). 1. La Regione riconosce ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari il diritto alla integrazione sociale, nel rispetto della propria identità culturale e […]

Legge regionale 24 dicembre 1990, n.46

Legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46: “Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Sardegna” n. 52 del 29 dicembre 1990) TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI INTERVENTO (Omissis) ARTICOLO 4 (Soggetti beneficiari) 1. Gli interventi di cui alla presente legge […]

Legge regionale 08 novembre 1989, n.64

Legge regionale 8 novembre 1989, n. 64: “Interventi regionali a favore degli immigrati extra – comunitari residenti in Piemonte”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 46 del 15 novembre 1989) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. “La Regione Piemonte, nell’ ambito delle materie di propria competenza, e delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al […]

Legge regionale 02 marzo 1998, n.2

Legge regionale 2 marzo 1998, n. 2: “Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 23 del 12 marzo 1998) CAPO I – Principi generali ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello […]

Legge regionale 20 agosto 1998, n.28

Legge regionale 20 agosto 1998, n. 28: “Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 11 del 2 settembre 1998) ARTICOLO 1 (Finalità) La Regione Liguria, coerentemente con i principi e i dettati internazionali che disciplinano la materia, nonché con quanto sancito dalla carta […]

Sentenza 24 febbraio 2003, n.2803

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali è
consentito esclusivamente agli insegnanti riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati dall’autorità scolastica
d’intesa con essa (art. 9, comma 2, dell’Accordo di revisione del
Concordato lateranense, ratificato con legge n. 121 del 1985, e punto
5 del protocollo addizionale), con incarico annuale, che si intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti;
nel regime contrattuale, di diritto privato, del relativo rapporto di
lavoro (d.lg. n. 165 del 2001), la sopravvenuta revoca dell’idoneità
all’insegnamento comporta l’impossibilità giuridica della prestazione
e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463 c.c.,
in quanto, in considerazione del particolare “status” di questi
insegnanti – reclutati secondo un sistema sottratto alla disciplina
dell’art. 35, d.lg. n. 165 del 2001 – ad essi non possono essere
attribuiti compiti diversi da quello dell’insegnamento della
religione. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro determinata
dalla revoca da parte dell’autorità ecclesiastica dell’idoneità
all’insegnamento della religione non configura un caso di
licenziamento, neppure se tale revoca sia stata disposta in quanto
l’insegnante è nubile ed in stato di gravidanza, e, conseguentemente,
a detta fattispecie non è applicabile l’art. 2, legge n. 1204 del
1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri.
Risulta, inoltre, manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli art. 3, 4,
7, 35 e 97 cost. – degli art. 5, comma 1, e 6, legge n. 824 del 1930,
della legge n. 121 del 1985, laddove dà esecuzione all’art. 9, numero
2, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, e dell’art.
309, comma 2, d.lg. n. 297 del 1994, nella parte in cui, prevedendo
che la nomina degli insegnanti di religione deve essere effettuata in
favore di coloro che siano riconosciuti idonei dall’autorità
ecclesiastica, designati d’intesa con essa dall’autorità scolastica,
con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le
condizioni ed i requisiti prescritti, fanno sì che la sopravvenuta
revoca dell’idoneità all’insegnamento determini l’impossibilità
giuridica della prestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro ex
art. 1463 c.c., integrando in tal modo una fattispecie non
riconducibile al licenziamento, neppure qualora detta revoca sia
disposta per essere l’insegnante nubile ed in stato di gravidanza, con
conseguente inapplicabilità dell’art. 2, legge n. 1204 del 1971, in
tema di tutela delle lavoratrici madri.

Sentenza 07 maggio 2003, n.8828

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione
del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si
concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell’area del
danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le
suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse
al “bene salute” (protetto dall’art. 32 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità
morale (protetto dall’art. 2 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno morale soggettivo). Nel vigente assetto
dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione – che, all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo – il danno non patrimoniale deve essere inteso
come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un
valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale
soggettivo.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un
interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla
riserva di legge correlata all’art. 185 c.p., e non presuppone,
pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché
il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno
non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale,
ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei
diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di
riparazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con
la lesione dell’interesse protetto, bensì, in quanto danno –
conseguenza, consiste in una perdita, ossia nella privazione di un
valore (non economico, ma) personale, costituito dall’irreversibile
venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione
delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità
con le quali essi normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo
familiare; perdita, privazione e preclusione che, in relazione alle
diverse situazioni, possono avere diversa ampiezza e consistenza in
termini di intensità e protrazione nel tempo. Da tanto discende che,
non essendo configurabile nella specie un danno “in re ipsa”, esso
deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che,
peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a
presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti
dall’interessato), venendo in considerazione un pregiudizio che,
diversamente dal danno morale soggettivo, si proietta nel futuro, e
dovendosi inoltre avere riguardo al periodo di tempo nel quale si
sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che
l’illecito ha invece reso impossibile.
Deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale
soggiaccia al limite di cui agli art. 2059 c.c. e 185 c.p. allorché
vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti;
pertanto è risarcibile con liquidazione equitativa il danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto consistente nella perdita
definitiva del rapporto parentale.