Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 giugno 2006

Non contrastano con l’esercizio dei diritti umani fondamentali, ed in
particolare con il diritto al rispetto della vita familiare, le
deroghe che la direttiva comunitaria 2003/86/CE prevede in tema di
ricongiungimento familiare, in favore degli Stati membri, riguardanti
tempi e limiti di età riferiti alle richieste di ingresso e di
soggiorno dei figli minori dei cittadini dei Paesi tezi legalmente
residenti nella Comunità europea. Tali deroghe offrono agli Stati
membri sia la possibilità di esaminare le condizioni per
l’integrazione, nei casi in cui si tratti di minorenni di età
superiore a 12 anni che raggiungono in modo indipendente il resto
della loro famiglia (art. 4, n. 1, ult. comma); che quella di
concedere la presentazione della domanda di ricongiungimento per i
soli minori che non abbiano ancora compiuto il quindicesimo anno di
età, secondo quanto previsto dalla rispettiva legislazione vigente al
momento dell’attuazione della direttiva e, in caso contrario, di
autorizzare l’ingresso e il soggiorno per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare (art. 4, n. 6). Al riguardo occorre,
tuttavia, rilevare come la possibilità di limitare il diritto al
ricongiungimento familiare per minori di età superiore a 12 anni è
volta a tenere conto della capacità di integrazione dei minori di
più giovane età e garantisce che essi acquisiscano l’educazione e le
conoscenze linguistiche necessarie. Il legislatore comuniario ha
infatti ritenuto che, al di là dell’età dei 12 anni, l’obiettivo
dell’integrazione non possa essere raggiunto in misura altrettanto
agevole ed ha pertanto previsto per lo Stato membro interessato la
facoltà di prendere in considerazione un livello minimo di capacità
di integrazione nell’ambito della decisione in merito
all’autorizzazione, all’ingresso ed al soggiorno in base alla
direttiva. Quanto al dettato dell’art. 4, n. 6, non risulta che la
scelta dell’età di 15 anni costiutisca un criterio contrario al
principio di non disciminazione in funzione dell’età, nè può essere
ritenuto in contrasto con l’obbligo di prendere in considerazione
l’interesse superiore del minore.

Sentenza 04 luglio 2006, n.253

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale afferente
all’art. 7, comma 5, della L.R. Toscana n. 63/2004. La norma
impugnata prevede che “La richiesta di un trattamento sanitario, che
abbia ad oggetto la modificazione dell’orientamento sessuale o
dell’identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto,
deve provenire personalmente dall’interessato, il quale deve
preventivamente ricevere un’adeguata informazione in ordine allo
scopo e natura dell’intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi
rischi”. Tale disposizione, incidendo sulla materia dell’ordinamento
civile e, precisamente, su quella degli atti di disposizione del
proprio corpo, riguarda dunque un tema riservato all’esclusiva
potestà legislativa statale. In particolare, il trattamento sanitario
che abbia ad oggetto l’adeguamento dei caratteri sessuali
morfologici esterni alla identità psico-sessuale, rientra tra quelli
che, pur determinando una diminuzione permanente della propria
integrità fisica, sono eccezionalmente ammessi dall’ordinamento –
in deroga al divieto di cui all’art. 5 del codice civile – nei
limiti fissati dal legislatore statale con la legge del 14 aprile 1982
n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

Costituzione 01 gennaio 1975

SWEDEN CONSTITUTION – THE INSTRUMENT OF GOVERNMENT, 1° gennaio 1975. CHAPTER 1. Basic principles of the form of government (omissis) Article 2 […] The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the private […]

Costituzione 21 settembre 1964

THE CONSTITUTION OF MALTA, 21 settembre 1964. CHAPTER I – The Republic of Malta (omissis) Section 2 (1) The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion. (2) The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong. (3) Religious […]

Costituzione 04 luglio 2002

THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 4 luglio 2002. CHAPTER 1 – Fundamental rights Article 1 All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted. (Omissis) Article 6 […]

Sentenza 13 febbraio 2006, n.556

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o
attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire
negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può
al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare
al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una
suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di
culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad
esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che delineano la
laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.

Risoluzione 18 gennaio 2006

Parlamento europeo. Risoluzione 18 gennaio 2006 sull’omofobia in Europa Il Parlamento europeo, – visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, quali quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo e nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, – viste le disposizioni della legislazione dell’Unione europea sui […]

Legge 03 agosto 1998

Legge 5 agosto 1998: “Liberdade de religião e de culto”. A Assembleia Legislativa decreta, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 31.º do Estatuto Orgânico de Macau, para valer como lei, o seguinte: CAPÍTULO I Princípios gerais Artigo 1.º (Âmbito de aplicação) A presente lei regula a liberdade de religião […]

Parere 30 settembre 2005

Per giustificare bioeticamente il fondamento e i limiti del diritto
alla cura e all’accudimento nei confronti delle persone in stato
vegetativo permanente, va ricordato che ciò che va loro garantito è
il sostentamento ordinario di base: la nutrizione e l’idratazione,
sia che siano fornite per vie naturali che per vie non naturali o
artificiali. Nutrizione e idratazione vanno dunque considerati atti
dovuti eticamente – oltre che deontologicamente e giuridicamente – in
quanto indispensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base
per vivere. Anche quando l’alimentazione e l’idratazione devono
essere forniti da altre persone ai pazienti in SVP per via
artificiale, sussistono pertanto ragionevoli dubbi sul considerare
tali atti come “atti medici” o “trattamenti medici” in senso proprio,
e non quali forme di assistenza ordinaria di base. Dunque, la
sospensione di tali pratiche va valutata non come la doverosa
interruzione di un accanimento terapeutico, ma piuttosto come una
forma da un punto di vista umano e simbolico particolarmente crudele
di “abbandono” del malato. Tuttavia, qualora l’alimentazione e
l’idratazione assumano “carattere straordinario” e la loro sospensione
sia stata validamente richiesta dal paziente nelle proprie
Dichiarazioni anticipate di trattamento, non pare in dubbio che il
medico possa accedere a tale richiesta, sebbene a questa soluzione
sembra che osti la grande difficoltà psicologica ed umana di lasciar
morire il paziente per inedia. Diversa è invece l’ipotesi tipica
sopra descritta, in cui alimentazione ed idratazione più che il
carattere di un atto medico, abbiano quello di una ordinaria
assistenza di base. In tale fattispecie, la richiesta nelle
Dichiarazioni anticipate di una sospensione di detto trattamento si
configura infatti come istanza di una vera e propria eutanasia
omissiva, omologabile sia eticamente che giuridicamente ad un
intervento eutanasico attivo, illecito sotto ogni profilo.