Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 11 febbraio 2008, n.2380

La circolare n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di
iscrizione alle scuole dell’infanzia, riservata “ai bambini nati
dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei
familiari residenti a Milano alla data di iscrizione”, prevede
espressamente la subordinazione della possibilità di accesso alla
scuola materna – da parte di minori stranieri – al requisito della
titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive
famiglie “entro la data del 29 febbraio 2008”. Sotto tale profilo,
tuttavia, occorre rilevare come la posizione del minore –
nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul
territorio dello Stato – appaia del tutto peculiare ed autonoma
rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del
minore extracomunitario, previsto dall’art. 19 comma 2, lett. a),
D.Lgs 286/98, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad
ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della
maggiore età (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99); e dunque –
indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori – non è
possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità
quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Nel caso di
specie, pertanto, la previsione circa l’esclusione della possibilità
di iscrizione alla scuola materna, subordinando alle condizioni di
regolarità del soggiorno dei genitori l’esercizio di diritti propri
del minore, appare in contrasto sia con l’obbligo di tenere in
primaria considerazione l’interesse superiore di quest’ultimo (art.
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), sia con le
previsioni contemplate dall’art. 43, del D.Lgs 286/98 rigurdanti il
divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l’effetto di
compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.

Ordinanza 12 febbraio 2008, n.6605

L’istituto dell’espulsione si colloca in un quadro sistematico che,
pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede
regolati in modo diverso l’ingresso e la permanenza degli stranieri
nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo
o rifugiati, ovvero di c.d. «migranti economici». Ne consegue che,
mentre il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di
condizioni personali o sociali preclude l’espulsione o il
respingimento dello straniero (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del
1998), analoga efficacia «paralizzante» è negata, in linea di
principio, alle esigenze che caratterizzano la seconda categoria.

Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n.394

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. (Da Supplemento Ordinario n. 190/L del 3 novembre 1999 alla “Gazzetta […]

Varie 12 dicembre 2007

Il testo riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000
e la sostituirà a decorrere dall’entrata in vigore del trattato di
Lisbona.
Di seguito al testo della Carta, sono annesse le spiegazioni relative
alla Carta dei diritti fondamentali.
Dal 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, la Carta ha acquisito “lo stesso valore dei trattati” (_ex_
art. 6 del nuovo Trattato sull’Unione europea).

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In OLIR.it:

– Consiglio europeo di Nizza: Progetto di Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, dicembre 2000
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=956];

– Parlamento europeo: Decisione del 29 novembre 2007
sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea da parte del Parlamento europeo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4479]
 

Varie 23 gennaio 2008

Non è configuarabile il reato di omicidio del consenziente in forma
omissiva (artt. 40 II co. e 579 c.p.), nell’ipotesi in cui un
paziente, affetto da malattia incurabile, rifiuti l’idratazione e la
nutrizione forzata, accettando solo la terapia sedativa ed antalgica.
Il rifiuto opposto dal malato alla nutrizione artificiale è infatti
giuridicamente efficace, perché rientrante nell’art. 32, secondo
comma Cost., per il quale nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla
legge. In questa ipotesi, dunque, la relativa omissione del medico non
è penalmente rilevante, venendo meno l’obbligo giuridico ex art.
40, secondo comma c.p., e dovendosì altresì rispettare la volontà
del singolo paziente.

Decisione 29 novembre 2007

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte del Parlamento europeo (Testo approvato n. 2007/2218 (ACI)) Il Parlamento europeo, – vista la lettera del suo Presidente del 25 ottobre 2007, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il […]

Ordinanza 07 novembre 2007, n.372

E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 6, del
decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevata, in
riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede la sospensione dell’ordine di allontanamento dal territorio
dello Stato in pendenza del ricorso avverso il diniego del
riconoscimento dello status di rifugiato (nel caso di specie, il
giudice remittente, prima di sollevare la questione di legittimità
costituzionale, disponeva con ordinanza non solo la sospensione del
decreto di espulsione ma anche dell’ordine di allontanamento dal
territorio nazionale, in tal modo superando – secondo la Corte – il
dubbio di costituzionalità prospettato con l’ordinanza stessa).

Decreto ministeriale 02 luglio 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le politiche della famiglia. Decreto 2 luglio 2007: “Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 197 del 25 agosto 2007) IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER […]

Sentenza 02 agosto 2007, n.31510

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento”. Nel caso di specie, in
particolare, la Corte non ha rilevato alcun vizio nella sentenza di
primo grado, che ha ritenuto sussistente – rispetto al delitto di
sequestro di persona – la scriminante dello stato di necessità,
accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero
rinchiuso e legato una propria congiunta, al fine di prevenire il
suicidio minacciato dalla stessa temendo ritorsioni per il suo stile
di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza.