Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 ottobre 2008, n.24906

Non integra il concreto rischio di trattamenti personali degradanti la
prospettazione della situazione generale di “sudditanza” delle
donne nel paese di provenienza; una condizione che, certamente
inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della
necessaria individualità postulata anche dalla Convenzione di Ginevra
28.7.1951 (oltre che dalla CEDU) perché venga integrato il fumus
persecutionis od anche solo perché sia adottata la misura di
protezione temporanea del divieto di respingimento (nel caso di
specie, la ricorrente rileva in particolare di essere stata sottoposta
ad infibulazione nel paese di origine).

Decreto 04 giugno 2008, n.297

Visto il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6
della Convenzione di Oviedo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2119], di cui è
stata autorizzata la ratifica in Italia con legge n. 145 del 2001,
può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno, che
agisca in nome e per conto del paziente nel caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo (nella
fattispecie, tale amministatore veniva riconosciuto dal Giurice
tutelare legittimato a negare il consenso ad emotrasfusioni, anche in
caso di pericolo di vita del paziente; cfr., in questo stesso senso,
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4818])

Sentenza 13 novembre 2008, n.27145

E’ inammissibile – per difetto di legittimazione – il ricorso proposto
dal Pubblico Ministero avverso provvedimento emesso in seguito a
giudizio civile, avente ad oggetto l’istanza rivolta a disporre
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di
paziente in stato vegetativo permanente. Tale fattispecie, infatti,
non rientra tra le cause “sullo stato e capacità delle persone”,
essendo quest ultime esclusivamente quelle riguardanti la posizione
soggettiva dell’individuo come cittadino o nell’ambito della comunità
civile o familiare, e non, invece, anche le questioni attinenti ad
ulteriori diritti aventi a presupposto la posizione soggettiva stessa.
La dimensione così circoscritta del potere di impugnazione del P.M.
presso il giudice del merito neppure può, infine, dar luogo a dubbio
alcuno di legittimità costituzionale, per il profilo della mancata
sua estensione alla ipotesi che qui ne riguarda, in relazione ai
precetti della eguaglianza e della ragionevolezza, di cui all’art. 3,
commi primo e secondo, della Costituzione, stante l’evidente
ragionevolezza, invece, del non identico trattamento di fattispecie in
cui viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di
spessore costituzionale (come, nella specie, il diritto di
autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi del la vita, anche in
quella terminale) – all’esercizio del quale è coerente che il P.M.
non possa contrapporsi fino al punto della impugnazione di decisione
di accoglimento della domanda di tutela del titolare – e fattispecie
viceversa connotate da un prevalente interesse pubblico (come quelle
cui fa rinvio l’art. 69 c.p.c.), solo in ragione del quale si
giustifica l’attribuzione di più incisivi poteri, anche impugnatori,
al Pubblico Ministero.

Legge 10 ottobre 2008, n.179

Legge 15 ottobre 2008, n. 179: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002”. (da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 del 10 novembre 2008, S.O. n. […]

Circolare ministeriale 03 novembre 2008, n.10

In Olir: Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159: Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4811]

Decreto 05 novembre 2008

Rientra nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), non soltanto
il caso del soggetto capace di intendere e di volere che rifiuti o
chieda di interrompere un trattamento terapeutico, ma anche il caso
dell’incapace che, ancora cosciente, abbia lasciato specifiche
disposizioni scritte di volontà, volte ad escludere – nell’ipotesi
situazione vegetativa clinicamente irreversibile – trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano in vita. In questo senso,
occorre in particolare richiamare il dettato della legge n. 6 del 9
gennaio 2004, con cui il legislatore italiano ha radicalmente rivisto
la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone,
stabilendo che colui che si trova nella impossibilità di provvedere
ai propri interessi perchè privo in tutto o in parte di autonomia per
effetto di una infermità fisica o psichica, ha diritto di essere
coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice
Tutelare. L’amministrazione di sostegno è dunque, attualmente,
l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari, per l’ipotesi di incapacità, che vanno
usualmente sotto il nome di testamento biologico. Di qui, la
legittimità e il conseguente accoglimento della richiesta di colui
che designi – ai sensi dell’art. 408, comma 2, cc., come novellato
dalla legge n. 6 del 2004 – un amministratore di sostegno con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche,
dettate con apposita scrittura privata autenticata, per l’ipotesi di
propria futura incapacità di intendere e di volere.

Legge 19 dicembre 2006

Slovenia. Religious Freedom Act, 19 dicembre 2006 I. General provisions and fundamental principles Art. 1. (Contents of the Act) This Act shall regulate individual and collective exercise of religious freedom, legal status of churches and other religious communities, their registration procedure, rights of churches and other religious communities and their members, rights of registered churches […]

Decreto legislativo 03 ottobre 2008, n.159

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. (G.U n. 247 del 21 ottobre 2008) Visti gli articoli […]

Ordinanza 22 settembre 2008, n.23934

La norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio
legittimo, anche in presenza di una diversa contraria volontà dei
genitori, desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta
dagli articoli 237, 262 e 299 c.c. nonché dall’art. 72, 1° comma del
r.d. n. 1238/1939 e ora, dagli articoli 33 e 34 d.p.r. n. 396 del
2000, oltre a non essere piu’ coerente con i principi
dell’ordinamento, che ha abbandonato la concezione patriarcale della
famiglia, e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e
donna, si pone contrasto con alcune norme di origine sopranazionale,
tra cui in particolare, l’art. 16, 1° comma lettera g) della
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979,
ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1958, n. 132, che
impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per
eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le
questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in
particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e
alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Ordinanza 09 aprile 2008, n.245

Non è manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui
tale norma non include il convivente more uxorio fra i soggetti
beneficiari di permessi retribuiti per l’assistenza a persona con
handicap grave.