Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 settembre 2009, n.5451

Cons. Stato Sez. VI, Sentenza 10 settembre 2009, n. 5451: “Insegnamento della religione cattolica e titoli di qualificazione professionale richiesti”. (omissis) Svolgimento del processo 1. La signora T.B., con ricorso n. 1709 del 2005 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della graduatoria del concorso per esami e titoli per […]

Sentenza 07 aprile 2008, n.3054

L’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi,
fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. del d.P.R. n.751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva L. n. 186/03, cioè dell’attestazione di idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano, od a chi, fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiano. Presupposto indefettibile per l’accesso al
concorso in oggetto è pertanto il possesso del diploma magistrale, o
comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il
possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di
dimostrare la conoscenza della religione cattolica. Ne consegue che
non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a
quello di scienze religiose, riguardando gli stessi due fattispecie
diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di
conoscenze presupposte.

Sentenza 13 marzo 2008, n.1082

Il d.p.r. 16.12.1985 n. 751 – al punto 4.4 lett. b) – stabilisce che
il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole materne ed elementari è il diploma di istituto
magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario
diocesano”, ma che tale insegnamento può essere impartito anche da
“chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia
conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.
Dunque, posto che in questo secondo caso il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore, appare legittima la
previsione – contenuta nel bando relativo al caso di specie – diretta
a dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze
religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di
istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze
religiose costituisce, in detta ipotesi, il titolo specifico richiesto
ai fini dell’insegnamento della religione cattolica.

Sentenza 23 marzo 2007, n.1421

Le disposizioni del bando, indittivo di concorso riservato per
insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare e di
infanzia (del 2 febbraio 2004), che hanno effettuato una chiara
distinzione tra il diploma magistrale, titolo di ammissione al
concorso, e gli altri diplomi di scuola superiore, che, al contrario,
non consentono l’ammissione al concorso se non unitamente ad un
diploma in scienze religiose, appare perfettamente coerenti con la
normativa di riferimento. Il D.P.R. 16.12.1985 n. 751, al punto 4.4
lett. b), stabilisce infatti che l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito da
chi sia in possesso di titolo valido per l’insegnamento in tali
scuole (il diploma di istituto magistrale) unito all’attestato di
idoneità dell’ordinario diocesano o da chi, “fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza episcopale italiana”.

Sentenza 12 aprile 2007, n.1696

Ai sensi del D.P.R. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo
specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
materne e elementari è il diploma di istituto magistrale unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano. Tale
insegnamento, inoltre, può essere impartito anche da “chi fornito
di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito
almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo
secondo caso – dove, a differenza del primo, il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la
previsione, contenuta nel bando di concorso per l’insegnamento nelle
scuole pubbliche(D.D.G. del M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una
valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con
un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione
secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose
costituisce il titolo per potere insegnare la religione cattolica.

Sentenza 23 febbraio 2007, n.1368

Ai sensi del d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 4.4 lett. b), il
titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale
“unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”;
tale insegnamento può essere impartito, inoltre, da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo il titolo che abilita all’insegnamento
è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di
scuola media superiore – appare legittima la previsione, contenuta nel
bando di concorso per l’insegnamento nelle scuole pubbliche(D.D.G. del
M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una valutazione sino a 4 punti
al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di
0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché
tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere
insegnare la religione cattolica.

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

La previsione del bando di indizione del concorso riservato a posti di
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare (DDG 2 febbraio 2004) assegna al diploma magistrale,
se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti oppure attribuisce al
diploma in scienze religiose – fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore – il punteggio massimo sino a 4
punti. Ciò appare giustificato dal fatto che, ai sensi del d.p.r.
16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, ma che
tale insegnamento può essere impartito anche da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. Dunque, ai fini del concorso
in questione – nel caso di candidati in possesso sia del diploma
magistrale, sia di quello in scienze relgiose – le relative
graduatorie vengono calcolate sulla base del titolo magistale, sebbene
tali soggetti abbiano eventualmente conseguito nel diploma in scienze
religiose una votazione migliore.

Sentenza 10 luglio 2006, n.4349

Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso riservato ai
docenti di religione cattolica – bandito con D.D.G. del 2 febbraio
2004 – è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro
titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di peso concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro
diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può
giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose,
dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso
non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma
magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro
titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola
materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della
religione, perché unito al diploma in scienze religiose.

Sentenza 07 luglio 2006, n.4320

Le disposizioni concorsuali che prevedano, da un lato, la valutazione
del solo diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con
l’aggiunta del diploma di scienze religiose (quale punteggio
aggiuntivo fisso), e dall’altro la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, qualora sia fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore, risultano pienamente conformi
alle previsioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del
16.12.1985. Tale diposizione stabilisce che il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che,
inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione
cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo
che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in
aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima
la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma
di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro
diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di
scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare la
religione cattolica (Nel caso di specie, alla ricorrente in possesso
del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose,
all’atto della pubblicazione della relativa graduatoria concorsuale,
veniva valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non
l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più
favorevole in base alla votazione conseguita).

Sentenza 26 gennaio 2006, n.226

L’art. 4, del DPR n. 751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva Legge n. 186/2003, prevede – al punto 4.4 – che, nella
scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione
cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo
didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano
riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano; oppure da chi, fornito
di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata
dall’ordinario diocesano) od da chi, fornito di altro diploma di
scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di
Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale
italiana. Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso per
l’insegnamento della relgione nelle scuole materne ed elementari è
dunque il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo
che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze
presupposte. Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso
di altro diploma di scuola media superiore diverso dal Diploma
Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità
all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del
possesso del diploma magistrale, ma da altro titolo di per sé non
abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che
lo diventa, quanto all’insegnamento della religione, perché unito
al diploma in scienze religiose.