Sentenza 25 luglio 2007, n.6914
Il responsabile del procedimento, in presenza di
un’autodichiarazione relativa al possesso di un titolo, di fronte al
dubbio sull’effettivo possesso, sulla data di conseguimento, o sulla
validità stessa del titolo dichiarato, deve procedere
all’integrazione documentale prevista dall’art. 6 lett. b della L.
n. 241/1990. La giurisprudenza ha infatti ribadito il principio
secondo cui, in assenza di specifiche previsioni normative, nelle
procedure concorsuali ad impieghi pubblici, le attestazioni di status
o di qualità prive delle prescritte formalità devono ritenersi
regolarizzabili ogni qualvolta sussista l’esigenza di accordare
prevalenza all’accertamento dell’effettivo possesso di un titolo
tempestivamente prodotto. Siffatto modo di procedere, ferma restando
l’immodificabilità sostanziale del contenuto del documento, non lede
in alcun modo il principio di imparzialità ma, al contrario, ne
rappresenta un’applicazione equa e ragionevole (nel caso di specie,
veniva accolto il ricorso di un’insegnante di religione il cui
“Diploma di Specializzazione in Scienze Religiose” non era stato
valutato dall’Amministrazione sull’erroneo presupposto che
l’interessata avesse prodotto solo il certificato di iscrizione e di
frequenza al secondo anno, concludendo quindi per la non
documentazione dello stesso ai fini del conferimento del punteggio)