Decreto 09 luglio 2008
L’accertata inconciliabilità della concezione della dignità della
vita, da parte del malato, con la perdita totale ed irrecuperabile
delle sue facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo
biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all’altrui
volere, sono fattori che appaiono e che – è ragionevole considerare –
prevalenti su una necessità di tutela della vita biologica in sé e
per sé considerata (Nel caso di specie, il giudice adito accoglieva
l’istanza, presentata dal tutore, di autorizzazione all’interruzione
del trattamento di sostegno vitale artificiale nei confronti di
paziente in stato vegetativo permanente)