Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 aprile 2003, n.17535

Cassazione Civile. Sentenza 7 aprile 2003, n. 17535. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 30 marzo 1998, G. V. conveniva davanti alla Corte di Appello di Catania M. O. R., chiedendo che venisse dichiarata l’efficacia, nel territorio dello Stato italiano, della sentenza emessa in data 11 aprile 1997 dal Tribunale ecclesiastico regionale […]

Sentenza 12 novembre 1996

L’articolo 5, secondo alinea, della direttiva 93/104/CE che prevede di
includere in linea di principio la domenica nel periodo di riposo
settimanale, pur lasciando in definitiva all’apprezzamento degli stati
membri la decisione in materia, tenendo conto in particolare della
diversità dei fattori culturali, etnici e religiosi operanti nei
differenti paesi, è tuttavia carente di giustificazione logica
perché non spiega in che cosa la domenica come giorno di riposo
settimanale, presenterebbe un legame più stretto con la salute e la
sicurezza dei lavoratori rispetto ad un altro giorno della settimana.
Per questi motivi è da accogliere la richiesta, avanzata in via
subordinata dal governo interessato, di annullare detta previsione,
che è isolabile dalle altre disposizioni della direttiva.

Parere 30 agosto 1995, n.2115

Nel corso dell’esame della richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica quale seminario avanzata dal Collegio Maronita
Mariamita in Roma gli attestati della Congregazione per le Chiese
orientali, secondo cui il medesimo Collegio sarebbe una casa religiosa
sede della procura generalizia, dipendente dall’omonimo Ordine
religioso con sede principale all’estero, inducono elementi
d’incertezza, sia con riguardo all’avvenuta erezione canonica
dell’ente istante, sia con riguardi alla condizione giuridica dello
stesso, che potranno essere chiariti con ulteriori contatti fra
l’Amministrazione e le competenti autorità della Santa Sede. Quanto
allo statuto vanno modificate le norme relative al patrimonio, alla
devoluzione in caso di estinzione ed al rinvio ai codici civile e
canonico, per ciò che in esso non è contemplato. Né può essere
condivisa la previsione relativa alla subordinazione del riconoscendo
ente all’Ordine d’appartenenza in Beirut, a guisa di una Casa di
procura in Italia di un Ordine religioso estero.

Parere 19 luglio 1995, n.1582

L’esiguità del patrimonio dell’ente, fornito per intero dalla
sede centrale, e la ristretta attività facente capo all’ente
medesimo, esaurentesi nella rappresentanza dell’Istituto presso la
Santa Sede, non giustificano l’attribuzione di una separata
personalità giuridica.

Sentenza 26 febbraio 1993, n.2415

Il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda
concernente la risoluzione, a causa della soppressione della relativa
carica, del rapporto di lavoro del segretario generale
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare
di Malta (Acismom) e le conseguenze patrimoniali dell’allegata
illegittimità di detta risoluzione, tenuto conto che l’esame di
tale controversia implica necessariamente un’indagine ed un
sindacato sull’assetto organizzativo dell’ente, avente
soggettività internazionale, essendo l’attività di detto organo
non limitata alla sfera sanitaria ma strettamente inerente alle
funzioni istituzionali e pubblicistiche (nell’ambito
dell’ordinamento maltese), dell’Acismom.

Sentenza 24 settembre 2001, n.329

La norma contenuta nell’art. 18 della legge del 1929, che rinvia, per
il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale
ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può
essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi
ordinarie, senza alcuna limitazione. Infatti – contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa della parte costituita – essa non gode di
copertura costituzionale ai sensi dell’art. 7 della Costituzione e
rimane ferma pur dopo l’Accordo (del 1984) modificativo del Concordato
del 1929 tra Stato e Chiesa cattolica, che nulla dispone in proposito,
affidando alla discrezionalità del legislatore la eventuale
disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario
dichiarato nullo in sede ecclesiastica.