Sentenza 02 aprile 2002, n.4627
La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i
capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli art. 1 e 16 c.c.,
nè dell’art. 16 preleggi, trovando per essi applicazione la
disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella
generale di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del Concordato tra la
Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, ratificato dall’Italia
con l. 27 maggio 1929 n. 810 (secondo cui “ferma restando la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti
dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie,
ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese…”);
nè è onere dell’ente ecclesiastico che sia stato convenuto in
giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio “status” di
persona giuridica secondo la legge italiana mediante l’esibizione
dell’atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo
sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso,
nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all’Ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal
Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in
giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla S.C.
di cassazione) tale “status” risulti incontestato ed incontestabile.