Sentenza 09 febbraio 2007, n.113
Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sull’espropriazione,
l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto
definitivo dell’opera pubblica e all’adozione della conseguente
dichiarazione di pubblica utilità deve essere comunicato al
proprietario delle aree interessate, come prescritto dall’art. 16
comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001; ai sensi dell’art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 327 del 2001 l’ente locale, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, deve poi rendere edotto l’interessato della data in
cui è divenuto efficace il provvedimento che ha approvato il progetto
definitivo dell’opera pubblica e della facoltà di prendere visione
dei relativi atti. Si tratta di adempimenti distinti e separati, che
assolvono ad esigenze teleologicamente diverse. La comunicazione,
effettuata ai sensi dell’art. 17 decreto citato, non assorbe dunque
anche quella di cui al precedente art. 16. Le due formalità non sono
affatto equipollenti e nell’ambito del procedimento espropriativo,
in ragione delle (costituzionalmente rilevanti) situazioni giuridiche
intercettate, le forme diventano sostanza. L’avviso di cui all’art. 16
comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001 realizza, infatti, una garanzia
partecipativa non meramente formale rappresentando un necessario
passaggio cognitivo-dialettico funzionale sia per la parte, che può
opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per
l’amministrazione che quelle osservazioni deve esaminare e valutare
prima di approvare il progetto definitivo dell’opera; per cui, da tale
omissione procedurale discende l’illegittimità degli atti approvativi
del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità ed in via
derivata di quello occupativo ed espropriativo.