Sentenza 10 luglio 2008, n.28720
Secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli
adepti della religione rastafariana, la marjuana non è utilizzata
solo come erba medicinale, ma anche come “erba meditativa”, come
tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla
contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che “la
erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone. Il
semplicistico richiamo al dato ponderale della sostanza e la
trascurata valutazione delle circostanze di tempo, luogo e modalità
comportamentali dell’imputato non è, pertanto, sufficiente ad
integrare l’obbligo di motivazione, specie quando siano allegate
dall’imputato circostanze specifiche quali, per l’appunto,
l’appartenenza alla religione rastafariana.