Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 maggio 2011, n.20979

Se da un lato è innegabile che lo studio della Bibbia non rende
necessaria per il detenuto la costante e sistematica presenza del
ministro del culto, dall’altro neppure può escludersi che
l’approfondimento di tali testi richieda talvolta l’assistenza del
ministro del proprio culto. Tale fattispecie può dunque essere
ricondotta al disposto dell’art. 26, comma 4 dell’ord. pen., secondo
cui il detenuto appartenente a religione diversa dalla cattolica ha
diritto di ricevere, su sua richiesta, l’assistenza del ministro del
proprio culto. In questo senso, il termine “assistenza” adoperato
dalla norma deve cioè essere inteso come presenza materiale e
spirituale del ministro del culto, che aiuti il fedele ad approfondire
lo studio dei testi religiosi. Per tale motivo non pare possibile
negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di geova,
per il quale è fondamentale lo studio della bibbia – almeno una
qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine
di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando
l’esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare
l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario.

Ordinanza 26 maggio 2010

L’impossibilità di assistere alla messa domenicale, per mancanza
di un locale idoneo a tale scopo nelle c.d. aree riservate, lede il
diritto di libertà religiosa del detenuto di fede cattolica. Non può
infatti ritenersi sufficiente, ai fini dell’effettivo esercizio del
culto cattolico, l’ascolto dalla cella chiusa da parte del detenuto
della messa celebrata in corridoio.

Sentenza 02 gennaio 2009, n.12

Il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o
giudiziaria né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente
attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi, sicché non riveste la qualità di
pubblico ufficiale. Avuto però riguardo ai compiti che la legge
attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico
perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o
internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico, la
cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa,
dall’assenza dei poteri tipici della funzione pubblica (poteri
decisori, autoritativi o certificativi), dall’attività intellettiva,
e non meramente applicativa o esecutiva, che lo caratterizza (nel caso
di specie, veniva pertanto ritenuto sussistente il requisito
soggettivo per la configurazione del reato di concussione).

Sentenza 30 novembre 2006

La cessione di parte di suolo pubblico ove sorge un memoriale
contenente un simbolo religioso (una croce) al governo federale degli
Stati Uniti non è incostituzionale né contaria al principio di
aconfessionalità dello stato (contra: l’ordinanza del 3 maggio 2006).
Il mantenimento di detto memoriale non viola la Establishment Clause
della Costituzione degli U.S.A., nè la “no-preference clause” della
Costitutione dello Stato della California.

Decreto Presidente Repubblica 13 maggio 2005

D.R.R. 13 maggio 2005: "Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Itliana" n. 169 del 22 luglio 2005, in Supplemento Ordinario n. 128) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni […]