Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 maggio 2011, n.770

In assenza di un formale atto di sconsacrazione la concessione
edilizia che permette la trasformazione ad uso ufficio di una cappella
privata viola il secondo comma dell’art. 831 c.c., posto che tale
norma impedisce la sottrazione degli edifici destinati al culto
pubblico della religione cattolica, anche se di proprietà privata, in
assenza di un idoneo atto in tal senso dell’autorità ecclesiastica
competente.

Sentenza 15 dicembre 2005

L’art. 8, della legge n. 848 del 27 maggio 1929 dispone che Comuni e
Province, ai quali siano stati concessi i fabbricati dei conventi
soppressi in virtù dell’art. 20, della legge n. 3036 del 7 luglio
1866, ne rilascino gratuitamente “una congrua parte”, se non sia stata
già riservata all’atto della cessione o rilasciata posteriormente,
da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando quest’ultima sia
stata conservata al pubblico culto. Al riguardo sono riconducibili
nelle nozione di rettorie non solo i locali adibiti ad ufficio
amministrativo o ad abitazione del clero e dei religiosi, ma anche
quelli utilizzati per le opere connesse al culto che nella chiesa si
celebra. Tale destinazione a rettoria dev’essere accertata in concreto
attraverso un’adeguata istruttoria, tenendo conto delle effettive
esigenze manifestate dalla Parrocchia interessata in relazione anche
all’entità quantitativa e qualitiva dei fabbricati, facenti parte
del convento soppresso, a suo tempo ceduti al Comune.