Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 10 novembre 2014

Las presentes normas "Usos Extralitúrgicos de las Iglesias
dedicadas al Culto", han sido aprobadas por unanimidad por los
Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla,
con sede en el territorio de Andalucía, para sus respectivas
Diócesis, en el transcurso de la CXXIX Asamblea Ordinaria
celebrada en Córdoba los días 21 y 22 de Octubre de
2014. Estas normas entran en vigor el día 10 de Noviembre de
2014.

Nota 31 gennaio 2012

Nota del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, L'accesso nelle chiese, 31 gennaio 2012 [Fonte: www.chiesacattolica.it] L’accesso nelle chiese   1.         Secondo la tradizione italiana, è garantito a tutti l’accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale. Tale finalizzazione è tutelata anche dalle leggi […]

Sentenza 26 novembre 2009, n.792

Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere
interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al
piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine
urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono
costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono
all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne
costituiscono le norme direttrici. Ne consegue che secondo la legge
regionale Emilia Romanga n. 31 del 2002 la deroga è consentita
unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse
dal piano regolatore all’interno delle singole destinazioni
urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto
rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di
zona (art. 15). (Nel caso di specie, indipendentemente dall’assenza di
un’espressa autorizzazione a destinare l’immobile ad edificio di
culto, il permesso di costruire in deroga non risultava pertanto
titolo legittimante una destinazione d’uso non rientrante tra quelle
ammesse dalla normativa di piano).
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In OLIR.it
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza 28 gennaio 2011, n. 683
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5636]:
“Edifici di culto e pianificazione urbanistica” (II grado)

Sentenza 28 gennaio 2011, n.683

L’art. 15 della legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31
(“Disciplina generale dell’edilizia”) prevede espressamente che il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici venga
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. In
particolare, la deroga – nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali – può riguardare esclusivamente “le destinazioni
d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i
fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi
strumenti attuativi”. Le deroghe al piano regolatore comunale,
pertanto, non possono essere di tale entità da elidere le esigenze di
ordine urbanistico sottese al piano ed, in particolare, non possono
legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda
la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle
scelte fondanti sull’uso del territorio ( Nel caso in esame il
permesso di costruire in deroga – e la correlata autorizzazione unica
per l’intervento di “cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica” – non poteva costituire titolo abilitativo per una
destinazione d’uso non compresa in quelle indicate dalla normativa di
piano).
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In OLIR.it
T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, Sentenza 26 novembre 2009 n. 792
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5637&prvw=1]:
“Edifici di culto e mutamenti di destinazione d’uso” (I grado).

Dichiarazione/i 05 settembre 2006

Parlamento europeo. Dichiarazione 5 settembre 2006: “Protezione e salvaguardia del patrimonio religioso nella parte nord di Cipro”. Il Parlamento europeo, – visto l’articolo 151 del trattato CE, – visto l’articolo 116 del suo regolamento, A. considerando che, ai sensi dell’articolo 151 del trattato CE, la Comunità mira a promuovere il patrimonio culturale degli Stati membri […]

Sentenza 10 maggio 2005, n.2234

L’art. 5, comma 1, dell’Accordo che apporta modificazioni al
Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, firmato il 18 febbraio
1984 e ratificato con la L. 25 marzo 1985 n. 121, stabilisce che
“gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
la competente autorità eccesiastica”. Pertanto, posto che la
qualificazione dei beni finalizzati nel senso voluto dalla norma
assume rilevanza nell’ordinamento statale poichè introduce una
disciplina derogatoria speciale, essendo la deputatio ad cultum un
atto proprio dell’Autorità ecclesiastica, la verifica della
sussistenza di tale presupposto deve essere condotta alla luce del
Codice di Diritto Canonico. In particolare, il canone 1208 stabilisce,
al riguardo, che “della compiuta dedicazione o benedizione della
Chiesa si rediga un documento e se ne conservi una copia nella Curia
diocesana ed un’altra nell’archivio della Chiesa”. Ed il canone
1215 precisa ancora che “non si costruisca alcuna Chiesa senza il
consenso scritto del Vescovo Diocesano”. In mancanza di tale
documento che non ammette equipollenti, da redigere contestualmente
alla dedicatio o benedictio e conservare nei modi indicati, come
previsto e richiesto dal canone n. 1208, non può dunque ritenersi
integrato il presupposto richiesto per l’applicazione della
particolare disciplina in esame.

Protocollo di intesa 12 gennaio 2000

Regione Umbria – Regione Ecclesiastica Umbria: “Protocollo d’intesa circa la fruizione dei beni culturali ecclesiastici tra il Presidente della Regione Umbria e il Presidente della Regione Ecclesiastica Umbria”, 12 gennaio 2000. (da “Conferenza Episcopale Italiana. Osservatorio Giuridico Legislativo. Notiziario” anno VI, n. 2, 2000) Il Presidente della Regione dell’Umbria Il Presidente della Regione Ecclesiastica Umbria […]