Sentenza 23 settembre 2010, n.6415
Il fatto che i servizi prestati da una associazione siano rivolti ad
una comunità appartenente ad una determinata confessione religiosa,
ma dichiaratamente erogati al solo scopo di promuoverne l’integrazione
e l’inserimento nella società, non rivela la volontà di destinare i
locali in cui essa ha la propria sede a luogo di culto o comunque ad
attività connesse all’esercizio del ministero pastorale. La volontà
di attuare una particolare destinazione d’uso – nel caso di
specie, quale “attrezzatura di interesse comune per servizi
religiosi” – deve, infatti, trovare una corrispondenza nella natura e
nella tipologia di opere realizzate e non può essere inferita
dall’uso di fatto che possa, in precedenza, essere stato posto in
essere, tanto più quando l’istanza di sanatoria non faccia
riferimento alcuno ad una destinazione di tipo religioso.