Sentenza 18 giugno 1987
L’esposizione durante la «Festa dell’Unità» di due cartelli
satirici, le cui frasi e immagini — al di là dell’apparenza
vilipendiosa e oltraggiosa — sottolineano ed esaltano in forma
metaforica e congrua i valori universali di amore, tolleranza,
fratellanza e la spiritualità attiva impersonati dal Cristo
evangelico, non costituisce condotta tipica di vilipendio ai sensi
dell’art. 402 c,p. — rectius: ai sensi dell’art. 406 c.p., nella
cui previsione ogni fatto di vilipendio della religione deve essere
oggi ricompreso a seguito della affermazione di principio contenuta
nel protocollo addizionale all’accordo 18 febbraio 1984 fra lo Stato
italiano e la Senza Sede, secondo cui «si considera non più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano»
—, né fatto integrante gli estremi della contravvenzione di cui
all’art. 724 c.p.