Sentenza 01 febbraio 2011, n.924
Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.