Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 giugno 2009, n.14906

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno
soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” può trovare
ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia
rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza
manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro
coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della
buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ne consegue che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità
del matrimonio concordatario non può trovare ostacolo nell’ordine
pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera
psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile
dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva
conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la
declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte
della Corte d’Appello (nel caso di specie, la Suprema Corte ha
rinviato nuovamente il giudizio dinnanzi alla Corte di appello, ai
fini della applicazione del sopra enunciato principio e per
l’accertamento della sussistenza anche delle altre condizioni previste
dall’art. 797 c.p.c. vigente all’epoca dell’entrata in vigore della
legge n. 121 del 1985, non abrogato – secondo la Suprema Corte – dalla
legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, in quanto non idonea, in forza del
principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. a spiegare efficacia
sulle disposizioni dell’Accordo con protocollo addizionale del 1984,
le cui disposizioni – con riferimento alla dichiarazione di efficacia,
nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso
riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c.)

Sentenza 26 gennaio 2007, n.1742

Il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della
pronuncia del Tribunale ecclesiastico che ha dichiarato la nullità
del matrimonio concordatario, in ragione della quale entrambe le parti
hanno dichiarato di ritenere cessata, tra loro, la materia del
contendere, determina l’inammissibilità del ricorso nel frattempo
proposto e pendente innanzi al giudice civile – nel caso di specie, in
ordine all’addebitabilità della separazione ed all’assegno in favore
del coniuge – per sopravvenuta carenza di interesse, con caducazione
delle pregresse decisioni di merito.

Sentenza 19 ottobre 2007, n.22011

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale
ecclesiastico il quale abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno
dei bona matrimonii, postula che tale divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, o
che sia stata da questo in effetti conosciuta, o infine che non gli
sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso
che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione
trova ostacolo nella contrarietà all’ordine pubblico italiano, nel
cui ambito va compreso il principio fondamentale di tutela della buona
fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, se, da un lato, il
giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità dell’esclusione anzidetta da parte dell’altro coniuge
con piena autonomia, senza limitarsi al solo controllo di legittimità
della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall’altro, lato la
relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla
pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente
acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna
integrazione di attività istruttoria. In questo senso, dunque, il
convincimento del giudice di merito ai fini della decisione ed, in
particolare, l’affermazione o l’esclusione, ad opera di quest’ultimo,
che la riserva mentale di uno dei coniugi relativa ad uno dei bona
matrimonii fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile con l’uso della
normale diligenza) da parte dell’altro, costituisce – se motivata
secondo un logico e corretto iter argomentativo – statuizione
insindacabile in sede di legittimità, ove non è lecito proporre,
sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione,
doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle prove operato
dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed alternativi,
rispetto a quello censurato.

Sentenza 18 maggio 2007, n.11654

Il giudicato formatosi nel giudizio di cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario non preclude la dichiarazione di
efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in
quanto tale giudicato non spiega alcun effetto sul punto della
esistenza e validità del vincolo matrimoniale (salvo che la relativa
questione sia stata espressamente sollevata dalle parti e dunque
decisa necessariamente con efficacia di giudicato – trattandosi di
questione di status – ai sensi dell’art. 34 c.p.c)