Decreto 18 maggio 2017
Si ringrazia per la segnalazione del documento la dott.ssa
Rossella Bottoni (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano)
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Si ringrazia per la segnalazione del documento la dott.ssa
Rossella Bottoni (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano)
Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 41 (3) del 21 settembre 1990: “Riconoscimento e revoca della idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1990) § l. L’Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell’idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche […]
Norma abrogata dall’_art. 16, D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=803]_.
Según declaramos en nuestra STC 265/1988, el Auto que reconoce
eficacia civil a una decisión pontificia sobre matrimonio rato y no
consumado, a pesar de haberse formulado una oposición razonada que
excluye toda imputación de conveniencia u oportunismo, «quedando a
salvo el derecho de las partes para formular su pretensión en el
procedimiento correspondiente», determina una situación de
indefensión constitucionalmente relevante, puesto que, por un lado,
reenvía al interesado a un procedimiento que está previsto en la
ley sólo para el caso de que el Auto sea denegatorio (con
oposición o sin ella) o se acuerde el archivo o sobreseimiento
del expediente, y, por otro, impone al opositor el seguimiento de un
nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho
fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado [F.J. 2].
Il provvedimento giudiziario che riconosce efficacia civile alla
dispensa ecclesiastica di matrimonio rato e non consumato, emesso
malgrado fosse stata proposta opposizione nel procedimento di
omologazione, e pertanto in contrasto con le disposizioni di
derivazione concordataria (L. n. 30/1981, attuativa dell’art. VI. 2
dell’Accordo 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede),
viola il diritto fondamentale alla effettiva tutela giudiziale (art.
24 CE).
Deve essere accolto il ricorso in opposizione al decreto di stato di
adottabilità proposto dalla madre naturale, cittadina straniera
(nella specie, tunisina) e deve invece procedersi ad una adozione in
deroga ai sensi dell’art. 44 lettera c) L. 184/1983, che permetta
alla madre naturale di continuare a vedere il figlio, qualora ciò sia
confacente agli interessi di quel minore che si trovi ad avere la
madre naturale e i coniugi affidatari appartenenti a due culture
differenti e a due religioni diverse e che sia comunque riuscito a
crescere in modo sano ed armoniosa, e ciò al fine di tutelarne le
radici storiche.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”. (Da Supplemento Ordinario n. 196 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 299 del 27 dicembre 2003) (omissis) Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) (omissis) 69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo […]