Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione marzo 1981

European Commission of Human Rights. Ahmad v. United Kingdom, Application No. 8160/78 Before the European Commission of Human Rights Eur Comm HR March 1981 DECISION AS TO ADMISSIBILITY The Facts The facts as submitted by the parties may be summarised as follows. 1. The applicant, Mr. Iftikhar Ahmed, a citizen of the United Kingdom, was […]

Sentenza 22 marzo 1977

Court of Appeal. Sentenza 21 febbraio-22 marzo 1977: Ahmad v. Inner London Education Authority. Lord Denning M.R., Orr and Scarman L.JJ. Held, dismissing the appeal (Scarman L.J. dissenting), that the termination of the employee’s full-time teaching contract was not “by reason of his religious opinions or of his attending … religious worship” within the meaning […]

Codice 12 marzo 2007

Nuovo codice del lavoro francese, approvato con l’ordinanza 12 marzo
2007, n. 2007-329, e in vigore dal 1° maggio 2008.
In OLIR.it:
– La versione precedente del Code du travail (1973)
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3971]
– La Legge 27 maggio 2008, n. 496
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4742], che ha
introdotto modifiche al Code du travail attualmente in vigore,
specialmente riguardo ai divieti di discriminazione.

Decisione 03 dicembre 1996

European Commission of Human Rights. Decision as to the admissibility of Application No. 24949/94: "Tuomo KONTTINEN against Finland" The European Commission of Human Rights sitting in private on 3 December 1996, the following members being present: Mr. S. TRECHSEL, President Mrs. G.H. THUNE Mrs. J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL […]

Decisione 09 marzo 1997

European Commission of Human Rights (First Chamber). Decision as to the admissibility of Application No. 29107/95: “Louise STEDMAN against the United Kingdom” The European Commission of Human Rights (First Chamber) sitting in private on 9 April 1997, the following members being present: Mrs. J. LIDDY, President MM. M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS […]

Sentenza 13 aprile 2006, n.55170/00

L’articolo 9 della CEDU non implica che sia protetto qualsiasi atto
motivato dalla religione o dalla credenza; in particolare nell’ambito
del lavoro è lecito apporre limitazioni all’esercizio della libertà
religiosa, al fine di bilanciare le esigenze del lavoratore-fedele con
il rispetto delle condizioni contrattuali. (Nel caso di specie, non è
tutelata dall’art. 9 CEDU la decisione di un lavoratore che, senza
aver ottenuto un permesso, si era assentato dal lavoro per partecipare
ai riti previsti da una festività islamica).

Sentenza 25 luglio 2005, n.932

Il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 9 della CEDU
include la libertà di manifestare il proprio credo ed in particolare
di esercitare il culto. Le condizioni di lavoro possono però trovarsi
in conflitto con le modalità di esercizio del culto; nel caso di
specie, turni lavorativi che includono la domenica contrastano con il
desiderio del lavoratore cristiano di godere del giorno festivo
previsto dalla propria religione. L’art. 9, 2° comma della CEDU
permette tuttavia restrizioni al diritto di manifestare la propria
fede religiosa; dunque è da ritenersi che il datore di lavoro non
abbia un obbligo assoluto di rispettare il diritto del dipendente
all’esercizio del culto, ma possa limitarlo, tenendo conto delle
necessità dell’impresa. Un dipendente che rifiuti di lavorare la
domenica in ragione della sua religione, può perciò essere
legittimamente licenziato e la sua libertà religiosa non risulta
violata se la restrizione operata (in questo caso la fissazione di un
turno domenicale) è ragionevole e risponde alle necessità economiche
dell’impresa.
Il datore di lavoro dovrà ad ogni modo cercare di predisporre
specifici aggiustamenti a favore delle esigenze religiose del
dipendente; tuttavia il licenziamento appare giustificato in base
all’Employment Rights Act 1996 se è stato fatto tutto il possibile
per porre in atto tali aggiustamenti e per giungere ad una soluzione
di compromesso che permetta al dipendente l’esercizio del suo
diritto (cosa accaduta nel caso di specie, dove era stato offerto un
posto di lavoro alternativo nella medesima azienda, nel quale non
erano previsti turni lavorativi la domenica).
Quanto alla motivazione del licenziamento, essa non è rinvenibile
nella religione del dipendente, ma nel suo rifiuto ad adeguarsi
all’orario di lavoro previsto e ad accettare altre soluzioni
alternative offerte dall’impresa; non si tratta, perciò, di un
licenziamento discriminatorio.