Sentenza 30 gennaio 2003, n.41
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
dell’art. 18 commi 1, 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato
dall’art. 1 l. 11 maggio 1990 n. 108, dell’art. 2 comma 1 l. 11 maggio
1990 n. 108, dell’art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604 e dell’art. 4 comma
1 l. 11 maggio 1990 n. 108, richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza 9 dicembre 2002, dall’ufficio centrale costituito presso la
Corte di cassazione, con la denominazione identificativa
“Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati:
abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni
per l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Premesso che le norme oggetto del quesito referendario sono estranee
alle materie in relazione alle quali l’art. 75 comma 2 cost. preclude
il ricorso all’istituto del referendum abrogativo, la domanda posta
agli elettori è omogenea, univoca e chiara, nella sua struttura e nei
suoi effetti: essa, infatti, investe contemporaneamente la norma che
prevede la garanzia obbligatoria, avente originariamente portata
generale (art. 8 l. n. 604 del 1966), la connessa previsione che
successivamente ha delineato i limiti numerici al di sotto dei quali
si applica la medesima garanzia (art. 2 l. n. 108 del 1990) e la
speculare determinazione dei limiti dimensionali al disopra dei quali
si applica la tutela reale (art. 18 l. n. 300 del 1970), sicché essa
rende evidente la propria “ratio” unitaria – consistente nella
estensione della garanzia della reintegrazione e del risarcimento del
danno, contenuta nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in modo da
comprendere in essa anche l’ambito in cui oggi vale la tutela
obbligatoria – che si estende anche alla richiesta di abrogazione
della disposizione che esclude l’applicabilità della garanzia di
stabilità reale per i dipendenti da datori di lavoro, non
imprenditori, che esercitano un’attività “di tendenza”, proponendo
così al corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento
dell’attuale disciplina, caratterizzata dalla coesistenza di due
parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e
l’estensione della seconda.