Datore di lavoro
Sentenza 30 giugno 2014
4, ha deciso che l’obbligo per il datore di lavoro, previsto
dall’Obamacare, di stipulare un’assicurazione sanitaria
per i propri dipendenti che copra anche le spese per certe forme di
contraccezione e l’aborto può violare la libertà
religiosa di società commerciali a ristretta compagine sociale
(“closely held for-profit corporations”), ai sensi del
Religious Freedom Restoration Act.
limiti la libertà religiosa, la Corte ha rilevato come sussiste
un convincente interesse governativo a garantire l’accesso
gratuito ai metodi contraccettivi oggetto di causa, eccependo
però che il Governo ha mancato di provare che la disciplina
dell’Obamacare sia il mezzo meno restrittivo per perseguire tale
interesse governativo.
riferimento alla tutela della libertà religiosa di una
società for-profit, i Giudici hanno osservato come tale
libertà sia assicurata agli imprenditori individuali, per cui
non vi sarebbe ragione di non garantirla ai medesimi soggetti qualora
decidano di esercitare l’attività d’impresa in
forma societaria, tenuto conto che la tutela dei diritti
costituzionali riconosciuta alle società ha lo scopo ultimo di
proteggere i diritti costituzionali dei soci della medesima
società.
libertà religiosa vada riconosciuta alle società
for-profit, al pari degli enti non profit, dato che esse, oltre a
finalità lucrative, ne possono perseguire altre, anche di
carattere ideale ed altruistico [Si ringrazia per la segnalazione del
documento e la stesura del relativo abstract M.F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore]
Sul tema si
veda in OLIR.it: il Focus "Libertà
religiosa e attività imprenditoriale for profit. Alcuni recenti
casi di obiezione di coscienza negli Stati Uniti", di M. F.
Ferrero (Newsletter OLIR.it n. 3/2014)
Sentenza 05 marzo 2008
E’ possibile intentare una causa civile contro la Santa Sede per i
fatti commessi da un sacerdote, dovendosi considerare la Santa Sede
quale datore di lavoro del prete, come tale sottratta, secondo quanto
disposto dal _Foreign Sovereign Immunity Act_, alle immunità previste
dal diritto internazionale. In riforma della sentenza impugnata, si
stabilisce al contrario che la Santa Sede non può essere citata in
giudizio per rispondere dei medesimi comportamenti in ragione di una
sua eventuale omessa vigilanza e nemmeno in quanto persona giuridica
sovraordinata all’Arcidiocesi o all’Ordine religioso di
appartenenza del reo.
La parte lesa, J.V.D., afferma di aver subito abusi sessuali
all’età di 15-16 anni, quando frequentava la Chiesa Cattolica di
Sant’Alberto a Portland, Oregon. Afferma inoltre che le istituzioni
religiose erano a conoscenza dei comportamenti del prete, tanto che
questi fu trasferito da una parrocchia irlandese alla Chiesa di
Sant’Alberto. Poiché nel frattempo il prete responsabile è
deceduto, il ricorrente cita in giudizio, affinché ne sia affermata
la responsabilità civile, la Santa Sede, l’Arcidiocesi di Portland,
il Vescovo di Chicago e l’Ordine di appartenenza del reo.
La Corte di Appello, preso atto che i fatti non sono contestati,
afferma la propria giurisdizione su Arcidiocesi, Vescovo e Ordine
religioso in quanto enti costituite sulla base delle leggi nazionali
americane. Poiché non è stato sufficientemente dimostrata
l’esistenza di un potere di controllo continuato sull’attività di
tali enti, viene esclusa la giurisdizione sulla Santa Sede per
l’attività dei predetti enti, che restano per la legge americana
persone giuridiche del tutto autonome. Allo stesso modo l’eventuale
accertamento di un omesso controllo sugli atti del sacerdote o
dell’esistenza di un dovere di informare le famiglie che
frequentavano la parrocchia è sottratto al giudice americano,
trattandosi di attività discrezionali come tali ricadenti
nell’ambito delle immunità disposte in favore degli Stati esteri.
La giurisdizione delle Corti statali viene riconosciuta invece nei
confronti della Santa Sede per la sua responsabilità quale datore di
lavoro del ministro di culto, per tutti i comportamenti da questi
tenuti “nell’ambito dell’attività lavorativa”. La Corte,
evidenza come il sacerdote avesse utilizzato la sua posizione di
pastore dei giovani, guida spirituale e confessore del ricorrente e
della sua famiglia per guadagnare la loro fiducia e confidenza,
creando così i presupposti le condizioni favorevoli per la
realizzazioni della condotta criminosa. Ai sensi del _Foreign
Sovereign Immunity Act _le immunità previste dal diritto
internazionale non si applicano al datore di lavoro, e quindi alla
Santa Sede nel caso in oggetto, per i fatti commessi dai propri
dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
(Stesura dell’Abstract a cura del Prof. Nicola Fiorita – Università
degli Studi della Calabria)
Decreto legge 15 febbraio 2007, n.10
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10: “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”. (omissis) art. 5. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi […]
Legge 24 gennaio 2003, n.53
Legge 24 gennaio 2003: “Labour Code”. (Published in the “Official Gazette of Romania” n.72 of 5 February 2003) TITLE I General provisions CHAPTER I Scope of application ART. 1 (1) The present code regulates all the individual and collective labour relations, the manner in which the control of the implementation of labour relations regulations takes […]