Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 luglio 2018, n.C-25/17

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto
alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che la raccolta di dati personali da parte dei membri di una
comunità religiosa nell’ambito di
un’attività di predicazione porta a porta e i trattamenti
successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di
dati personali effettuati per l’esercizio di attività di
cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di tale
direttiva, né trattamenti di dati personali effettuati da
persone fisiche per l’esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, secondo trattino, di detta direttiva.
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 95/46 deve essere
interpretato nel senso che la nozione di «archivio», di
cui a tale disposizione, include l’insieme di dati personali
raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione
porta a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni
riguardanti le persone contattate porta a porta, allorché tali
dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in
pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego.
Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non
è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o
altri sistemi di ricerca.
L’articolo 2, lettera d), della
direttiva 95/46, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato
nel senso che esso consente di considerare una comunità
religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale
responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi
ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione
porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale
comunità, senza che sia necessario che detta comunità
abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha
fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente
a tali trattamenti.

Decreto generale 24 maggio 2018

La 71ª Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del
Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza, risalente al 1999. Il passaggio era
necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto
dell’autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi
enti e delle sue attività – al Regolamento
dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali,
che dal 25 maggio 2018 è applicato in tutti i Paesi membri.
L’aggiornamento votato, ottenuta la necessaria recognitio della
Santa Sede e promulgato dal Presidente della CEI, entra in vigore da
oggi, 25 maggio 2018.

Decreto di promulgazione

Recognitio
della Santa Sede
 

Linee guida

"Introduzione.
La Guida intende offrire un panorama
delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici
dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione
del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Attraverso
raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che
possono essere intraprese sin d’ora perché fondate
su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a
interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per
altre norme del regolamento, in particolare quelle che
disciplinano i trattamenti per finalità di interesse
pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).
Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali
novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali
sono suggeriti possibili approcci."

Sentenza 27 febbraio 2018

CEDU, sez. IV, caso Mockutè c.
Lituania (ric. 66490/09) del 27 febbraio 2018: i giudici di Strasburgo
hanno ritenuto che il ricovero forzato di una persona affetta da
disturbi mentali e il tentativo di 'correggerne' le
convinzioni e pratiche religiose costituiscono violazione
dell'articolo 9 della Cedu. Inoltre, nel rispetto
dell'articolo 8 della Convenzione, i medici e la struttura
ospedaliera non possono divulgare informazioni personali sulla salute
del paziente e dati sensibili inerenti aspetti della sua vita sessuale
e integrità morale.
Nel caso di specie, la Corte ha
rilevato che l'ospedale ha condiviso illegalmente questo tipo di
informazioni e ha violato la libertà di religione della
ricorrente, trattenendola illegalmente e facendole pressione per
'correggere' le sue convinzioni religiose.

Circolare 08 febbraio 2018, n.1/2018

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici) ha reso
note le prime indicazioni operative in materia di biotestamento,
specificando tra l'altro che:
"la legge non disciplina
l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile […]
di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a
registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni
presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in
conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di
cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.”

Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216

Si pubblica di seguito un estratto
del Decreto Legisltivo n. 216 del 29 dicembre 2017 (Disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e
84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n.
103), in particolare nella parte ove si fa riferimento al
trattamento di dati personali definiti sensibili dalla legge.

Parere 12 novembre 2014, n.3624070

Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.