Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 febbraio 2007

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è stato
riconosciuto, in più occasioni dalla giurisprudenza, in favore del
convivente more uxorio a seguito del decesso dell’altro convivente
(cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991). Non vi è
pertanto alcun motivo per negare il diritto, a determinate condizioni,
al risarcimento di tale danno non patrimoniale, allorché la
convivenza riguardi, oltre alla coppia, anche il figlio di uno dei due
conviventi, con cui l’altro, pur non essendo genitore, abbia
instaurato un solido legame affettivo.

Sentenza 12 luglio 2006, n.15760

Il danno da morte dei congiunti (c.d. danno parentale) come danno
morale interessa la lesione di due beni della vita inscindibilmente
collegati, cioè il bene della integrità familiare, con riferimento
alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione
agli art. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost.; ed il bene della solidarietà
familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al
rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi
conviventi, in relazione agli art. 2, 3, 29 e 30 Cost. L’attuale
movimento per la estensione della tutela civile ai PACS (patti civili
di solidarietà ovvero stabili convivenze di fatto) conduce appunto
alla estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in
comune, e dunque – prima o poi – anche i “nuovi parenti” vittime
di rimbalzo lamenteranno la perdita del proprio caro (Nel caso di
specie, il danno parentale interessava invece una societas
stabilizzata con vincolo matrimoniale e discendenza legittima).

Sentenza 16 gennaio 2004, n.53

Lede l’onore, il decoro e la reputazione del soggetto facente parte
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la lettera
diffusa in varie parti della città – tra cui il luogo di lavoro,
l’abitazione e la scuola dei figli – con cui vengono espressi
giudizi e concetti offensivi e diffamatori, rivolti inequivocabilmente
ad additare detta Congregazione ed il relativo appartenente al
pubblico disprezzo. Tale soggetto ha pertanto diritto ad ottenere, in
relazione ai fatti de quibus, il risarcimento dei danni morali subiti,
le spese legali sostenute ed una somma, a titolo di riparazione
pecuniaria, ex art. 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sentenza 11 gennaio 2002, n.34

Tribunale Civile di Pordenone. Sentenza 11 gennaio 2002, n. 34*. Svolgimento del processo Con il sopraddetto atto di citazione il Grassato evocava avanti il Tribunale la USL n.11 Pordenonese ora ASL n.6 Friuli Occidentale, per sentir condannare detta entita’ al risarcimento per i danni morali e biologici patiti a seguito delle trasfusioni di sangue. Queste […]