Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 marzo 2008, n.7472

Negli ordinamenti musulmani – mediante la “Kafalah” – il minore, per
il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l’assistenza
(hadana) nell’ambito della propria famiglia legittima, può essere
accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che
si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un
figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato
(makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così
lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il
Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle
rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo,
tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque
escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare,
l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, posto che
tra quest’ultima e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono,
sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti
effetti legittimanti e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo
stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più
dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento
ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia
ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente a fino alla maggiore
età dell’affidato.

Intesa 18 maggio 2007

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L’intesa sostituisce quella stipulata il 17 giugno 2000, relativa
alle problematiche di tutela e di valorizzazione dei beni culturali di
proprietà ecclesiastica, nella scia di quella a suo tempo definita
tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana (13 settembre 1996). La stesura
di un nuovo testo era divenuta necessaria a seguito delle modifiche
normative statali e provinciali nel frattempo intervenute nello
specifico ambito della tutela del patrimonio culturale, quali la legge
provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di
beni culturali), il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio), nonché per l’intervento di una
nuova Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, entrata in vigore il
4 febbraio 2005, che entra nel merito di problematiche non altrettanto
approfondite nel testo precedente.
A ciò si aggiunga che sempre nella primavera del 2005 era stato
sottoscritto l’importante accordo di collaborazione tra la Provincia
autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento finalizzato a garantire
un sicuro supporto tecnico ed economico al progetto di catalogazione
territoriale dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, cui
collabora nello specifico la Soprintendenza per i beni
storico-artistici.
Alla luce di questi sviluppi, l’Osservatorio per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica, costituito proprio ai
sensi della prima Intesa del 2000 quale organo consultivo composto da
esperti della Curia arcivescovile tridentina e della Provincia
autonoma di Trento ed incaricato di approfondire e concordare
soluzioni comuni alle principali problematiche coinvolgenti i beni
culturali, ha ritenuto di dover promuovere una nuova stesura e ha
lavorato nel corso del 2006 sia nell’ambito di sedute comuni sia in
gruppi ristretti di lavoro per redigere l’intesa oggi sottoscritta.
L’aggiornamento ha toccato soprattutto le tematiche relative alla
reciprocità di informazione sugli interventi diretti alla
salvaguardia dei beni, i meccanismi autorizzativi anche in relazione
ad eventuali esigenze di culto, le modalità di provvedimenti di
custodia di opere a rischio anche in relazione all’attività del
Museo Diocesano Tridentino, la catalogazione e la valorizzazione del
patrimonio artistico, nonché la qualificazione degli operatori di
restauro.
Scopo ultimo dell’intesa è quello di garantire una sempre maggiore
collaborazione fra la Provincia autonoma di Trento, cui competono le
funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali
mobili e immobili, e l’Arcidiocesi, quale Autorità ecclesiastica
territorialmente competente, per armonizzare con le esigenze di
carattere religioso l’applicazione delle leggi vigenti in materia e
gli interventi di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni
mobili e immobili appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Approvata con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 13 aprile 2007,
n. 743, Autorizzazione alla stipulazione con l’Arcidiocesi di Trento
di una nuova intesa relativa alla tutela ed alla valorizzazione di
beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed
istituzioni ecclesiastiche

Intesa 17 giugno 2000

Provincia Autonoma di Trento – Arcidiocesi di Trento: “Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento relativa alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche”, 17 giugno 2000. Tra i Signori: Lorenzo Dellai, nato a Trento, il 28 novembre 1959, e domiciliato per […]