Sentenza 02 aprile 2007, n.3016
I presidi del servizio sanitario nazionale, siano essi pubblici che
privati, vanno considerati in linea di principio su di un piano di
parità, assicurata attraverso un meccanismo di finanziamento del
settore basato sul sistema di remunerazione a tariffa delle
prestazioni sanitarie rese all’utenza, sia per quelle direttamente
erogate dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia per quelle
acquistate, in base ad accordo o contratto, da ogni altra struttura
accreditata. Vi è tuttavia una peculiarità che distingue
l’operatività delle strutture pubbliche da quelle private. I presidi
sanitari pubblici, a differenza degli altri soggetti privati
accreditati, hanno l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti
anche oltre il tetto preventivato, nei limiti ovviamente della loro
capacità operativa determinata dall’assetto strutturale ed
organizzativo. Le strutture private, invece, pur prestando un servizio
pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad
erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del servizio
sanitario nazionale unicamente nei limiti stabiliti negozialmente (nel
caso di specie, veniva riconosciuto come gli atti impugnati tendessero
ad imporre una proposta “contrattuale” essenzialmente basata sul
presupposto di un protocollo di intesa elaborato per la sanità
privata, rispetto al quale la ricorrente – titolare di un ospedale
“classificato”, ex lege n. 132 del 1968 – era estranea).