Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 aprile 2007, n.3016

I presidi del servizio sanitario nazionale, siano essi pubblici che
privati, vanno considerati in linea di principio su di un piano di
parità, assicurata attraverso un meccanismo di finanziamento del
settore basato sul sistema di remunerazione a tariffa delle
prestazioni sanitarie rese all’utenza, sia per quelle direttamente
erogate dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia per quelle
acquistate, in base ad accordo o contratto, da ogni altra struttura
accreditata. Vi è tuttavia una peculiarità che distingue
l’operatività delle strutture pubbliche da quelle private. I presidi
sanitari pubblici, a differenza degli altri soggetti privati
accreditati, hanno l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti
anche oltre il tetto preventivato, nei limiti ovviamente della loro
capacità operativa determinata dall’assetto strutturale ed
organizzativo. Le strutture private, invece, pur prestando un servizio
pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad
erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del servizio
sanitario nazionale unicamente nei limiti stabiliti negozialmente (nel
caso di specie, veniva riconosciuto come gli atti impugnati tendessero
ad imporre una proposta “contrattuale” essenzialmente basata sul
presupposto di un protocollo di intesa elaborato per la sanità
privata, rispetto al quale la ricorrente – titolare di un ospedale
“classificato”, ex lege n. 132 del 1968 – era estranea).

Legge provinciale 07 dicembre 1978, n.69

Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69: “Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 24 del 15 maggio 1979) (Omissis) ARTICOLO 3 (Gratuità dei servizi) Tutte le prestazioni rese nell’ ambito del presente servizio sono gratuite per tutti i cittadini, […]

Legge provinciale 12 marzo 2002, n.4

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4: “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 12 del 19 marzo 2002, Supplemento) (Omissis) ARTICOLO 3 (Nido d’infanzia) 1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione […]

Legge regionale 14 dicembre 2004, n.34

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34: “Politiche regionali per i minori”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 51 del 17 dicembre 2004, Supplemento Ordinario n. 1) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi e finalità) 1. La Regione adotta ogni azione idonea ad […]

Legge regionale 02 febbraio 2004, n.1

Legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1: “Politiche regionali per la famiglia”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” n. 2 del 31 gennaio 2004, Supplemento Starordinario n. 2 del 5 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria, ai sensi […]

Statuto 25 gennaio 2004

Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Testo approvato in 2a lettura, Roma 24-25 Gennaio 2004. PREAMBOLO A partire dall’anno 1948 i membri delle comunità evangeliche di Bolzano, Firenze, Genova, Ispra-Varese, Milano, Napoli, Roma, San Remo, Santa Maria La Bruna, Sicilia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trieste e Venezia si sono uniti, per delibera delle […]